{"id":1107,"date":"2016-05-10T09:40:53","date_gmt":"2016-05-10T07:40:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/?p=1107"},"modified":"2017-09-30T11:11:27","modified_gmt":"2017-09-30T09:11:27","slug":"austria-il-recesso-dal-contratto-di-lavoro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/2016\/05\/austria-il-recesso-dal-contratto-di-lavoro\/","title":{"rendered":"Austria: il recesso dal contratto di lavoro"},"content":{"rendered":"<p class=\"p1\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"s1\">Questo contributo \u00e8 il secondo di una serie di tre<i>\u00a0post<\/i>\u00a0dedicati alle tipologie di contratti, alle modalit\u00e0 di formazione del contratto e recesso dal rapporto di lavoro e al licenziamento e le indennit\u00e0 spettanti al lavoratore. Potete leggere il primo post della serie\u00a0<a href=\"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/2016\/04\/diritto-del-lavoro-in-austria-i-contratti\/\"><span class=\"s2\">qui<\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n<p class=\"p2\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"s1\"><b>Il periodo di prova<\/b><\/span><\/p>\n<p class=\"p2\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"s1\">Nel caso in cui venga stabilito un periodo di prova \u2013 che la legge austriaca di norma limita alla durata di <b>un mese<\/b> \u2013 il rapporto contrattuale pu\u00f2 essere terminato da entrambe le parti senza che debba essere rispettato alcun termine e senza che debba essere enunciato alcun motivo. Nei contratti di <b>apprendista<\/b> il periodo di prova \u00e8 pi\u00f9 lungo: la legge austriaca per tale tipologia prevede una durata pari a tre mesi.<\/span><\/p>\n<p class=\"p2\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"s1\">In generale, il recesso dal contratto di lavoro pu\u00f2 avvenire <b>anche prima<\/b> dell\u2019inizio del lavoro, quindi anche prima che abbia avuto inizio un eventuale periodo di prova. La legge austriaca <b>non consente un\u2019estensione<\/b> del periodo di prova, nemmeno in caso di accordo tra le parti.<\/span><\/p>\n<p class=\"p2\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"s1\"><b>Il termine per il recesso del datore di lavoro (K\u00fcndigung)<\/b><\/span><\/p>\n<p class=\"p2\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"s1\">E\u2019 necessario distinguere tra impiegati e operai.<\/span><\/p>\n<p class=\"p2\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"s1\">Nel caso degli <b>impiegati<\/b>, il termine da rispettare <b>dipende dal numero degli anni<\/b> nei quali il prestatore ha lavorato per il datore di lavoro, secondo lo schema che segue:<\/span><\/p>\n<ul class=\"ul1\" style=\"text-align: justify;\">\n<li class=\"li2\"><span class=\"s1\">da uno a due anni: sei settimane;<\/span><\/li>\n<li class=\"li2\"><span class=\"s1\">da tre a cinque anni: due mesi;<\/span><\/li>\n<li class=\"li2\"><span class=\"s1\">da sei a quindici anni: di tre mesi;<\/span><\/li>\n<li class=\"li2\"><span class=\"s1\">da sedici a venticinque anni: quattro mesi;<\/span><\/li>\n<li class=\"li2\"><span class=\"s1\">da pi\u00f9 di ventisei anni: cinque mesi.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"s1\">Inoltre, il termine deve <b>sempre cadere alla fine di un trimestre<\/b> e, quindi, il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre o il 31 dicembre. Ci\u00f2 significa che il datore di lavoro deve comunicare la propria volont\u00e0 di recedere dal contratto sei settimane (o due, tre, quattro o cinque mesi) prima del 31 marzo (o del 30 giungo, del 30 settembre o del 31 dicembre) salvo che il contratto di lavoro non preveda espressamente il 15 del rispettivo mese come termine per il recesso (K\u00fcndigung). In ogni caso il termine di recesso contrattuale a favore del datore di lavoro non pu\u00f2 essere pi\u00f9 breve di quello previsto per il prestatore di lavoro. I singoli contratti collettivi possono escludere il diritto di recesso il 15 del mese.<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"s1\">Nel caso degli <b>operai, <\/b>il termine per il recesso da parte del datore di lavoro \u00e8 di norma stabilito dai singoli contratti collettivi o dagli accordi aziendali. In assenza di disposizioni in tal senso, la legge austriaca prevede rispettivamente un termine di 14 giorni per le aziende commerciali (\u00a7 77 GewO) o di 4 settimane nel caso di servizi di elevata professionalit\u00e0, ai sensi del Codice Civile austriaco (\u00a7 1159a ABGB).<\/span><\/p>\n<p class=\"p2\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"s1\"><b>Il termine per il recesso del\u00a0 prestatore di lavoro<\/b><\/span><\/p>\n<p class=\"p2\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"s1\">Il termine che deve essere rispettato dal prestatore di lavoro, al contrario di quello del datore di lavoro, \u00e8 unico e non dipende dagli anni di servizio. Si tratta di <b>un mese<\/b> dall&#8217;ultimo giorno del mese nel quale \u00e8 stata espressa la volont\u00e0 di recedere dal contratto di lavoro.<\/span><\/p>\n<p class=\"p2\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"s1\"><b>L\u2019indennizzo al lavoratore nel caso di recesso<\/b><\/span><\/p>\n<p class=\"p2\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"s1\">Al prestatore di lavoro spetta:<\/span><\/p>\n<ul class=\"ul1\" style=\"text-align: justify;\">\n<li class=\"li2\"><span class=\"s1\">un indennizzo per le ferie non godute indipendentemente da chi abbia espresso la dichiarazione di licenziamento. Nel caso in cui il lavoratore abbia gi\u00e0 goduto di tutte le ferie concesse per legge non \u00e8 obbligato a restituire il corrispettivo per le ferie godute in eccesso;<\/span><\/li>\n<li class=\"li2\"><span class=\"s1\">il pagamento in quota della tredicesima e della quattordicesima;<\/span><\/li>\n<li class=\"li2\"><span class=\"s1\">per quanto riguarda la liquidazione esistono due regimi, uno risalenete all&#8217;anno 2003, che prevede la liquidazione solo nel caso in cui la dichiarazione di licenziamento sia stata espressa dal datore di lavoro, e uno pi\u00f9 recente, secondo il quale la liquidazione spetta in ogni caso al prestatore di lavoro.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"s1\">Infine, nel caso in cui il recesso sia stato espresso dal datore di lavoro, il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno alla settimana nel periodo tra la dichiarazione di recesso ed il termine effettivo del rapporto di lavoro per cercare un nuovo impiego.<\/span><\/p>\n<p class=\"p2\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"s1\"><b>Il recesso senza preavviso da parte del prestatore di lavoro<\/b><\/span><\/p>\n<p class=\"p2\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"s1\">Il recesso senza preavviso provoca lo scioglimento immediato del rapporto da parte del prestatore di lavoro. Il \u00a7 376 n. 47 della legge sulle professioni (GewO) elenca i motivi per i quali un lavoratore pu\u00f2 dare le dimissioni, mentre il \u00a7 26 della legge sui dipendenti (AngG) contiene elenca i motivi per i quali i dipendenti possono recedere senza preavviso.<\/span><\/p>\n<p class=\"p2\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"s1\">Si tratta soprattutto di casi in cui il datore di lavoro viola in maniera rilevante le previsioni contrattuali, casi nei quali non \u00e8 pi\u00f9 possibile pretendere dal prestatore la continuazione del rapporto di lavoro.<\/span><\/p>\n<p class=\"p2\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"s1\">I diritti del prestatore di lavoro che recede senza preavviso sono i medesimi del caso in cui il lavoratore venga licenziato per grave motivo e il licenziamento sia ritenuto ingiustificato nell&#8217;ambito di un giudizio di impugnazione. Tratteremo il punto nel terzo <i>post <\/i>di questa serie.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Questo contributo \u00e8 il secondo di una serie di tre\u00a0post\u00a0dedicati alle tipologie di contratti, alle modalit\u00e0 di formazione del contratto e recesso dal rapporto di lavoro e al licenziamento e le indennit\u00e0 spettanti al lavoratore. Potete leggere il primo post della serie\u00a0qui. 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