{"id":1101,"date":"2016-04-22T09:00:53","date_gmt":"2016-04-22T07:00:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/?p=1101"},"modified":"2020-01-05T21:45:24","modified_gmt":"2020-01-05T20:45:24","slug":"incidente-stradale-con-straniero-quale-giudice","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/2016\/04\/incidente-stradale-con-straniero-quale-giudice\/","title":{"rendered":"Incidente stradale con straniero: quale giudice?"},"content":{"rendered":"<p class=\"p1\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"s1\">La persona residente o domiciliata in uno Stato Membro diverso dall\u2019Italia pu\u00f2 avviare, nel nostro Paese, una causa legale per ottenere il risarcimento del danno provocato dalla morte di un congiunto a seguito di un incidente stradale verificatosi in Italia? E, se s\u00ec, il danno deve essere determinato in base alla legge italiana o in base alla legge nazionale straniera del danneggiato?<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"s1\">Anche se evidentemente correlati, i due interrogativi si pongono su piani nettamente diversi:<\/span><\/p>\n<ol class=\"ol1\" style=\"text-align: justify;\">\n<li class=\"li2\"><span class=\"s1\">il primo riguarda l\u2019<i>individuazione del Giudice<\/i> internazionalmente competente a conoscere della causa risarcitoria,<\/span><\/li>\n<li class=\"li2\"><span class=\"s1\">mentre il secondo attiene all\u2019<i>individuazione della legge sostanziale applicabile<\/i> alla fattispecie.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p class=\"p1\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"s1\">Relativamente al punto (2), per inciso vale la pena sottolineare che \u2013 contrariamente a quanto si potrebbe comunemente pensare \u2013 il Giudice italiano investito dell\u2019esame di una controversia che presenta elementi di internazionalit\u00e0\u00a0 ben potrebbe giudicare non in base alla legge italiana, ma in base a una legge straniera (questo per effetto di un complesso sistema di norme detto \u201cdiritto internazionale privato\u201d, sul quale in questa sede per brevit\u00e0 non ci soffermeremo).<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"s1\">Tornando ora alle due domande di cui sopra, la risposta alla prima \u00e8 senz\u2019altro affermativa: se il sinistro stradale \u00e8 avvenuto in Italia, la causa risarcitoria pu\u00f2 essere avviata in Italia. A questo risultato porta l\u2019analisi della normativa comunitaria in tema di giurisdizione, costituita dal <b>Regolamento UE 1215\/2015<\/b> (c.d. <i>Regolamento Bruxelles-I bis<\/i>, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l\u2019esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, contenente la rifusione del precedente Regolamento CE 44\/2001 e in vigore dal 10 gennaio 2015). Pi\u00f9 precisamente:<\/span><\/p>\n<ul class=\"ul1\" style=\"text-align: justify;\">\n<li class=\"li2\"><span class=\"s1\">se il soggetto responsabile \u00e8 <b>domiciliato in Italia<\/b> (a prescindere dalla sua cittadinanza), il Giudice italiano \u00e8 competente in base all\u2019art. 4 n. 1 Reg. 1215\/2012, secondo il quale \u201c<i>le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorit\u00e0 giurisdizionali di tale Stato membro<\/i>\u201d \u2013 questo \u00e8 il c.d. <b><i>criterio del foro generale del convenuto<\/i><\/b><i>, <\/i>in base al quale l\u2019azione legale \u00e8 di regola iniziata davanti al Giudice del luogo ove \u00e8 domiciliato il convenuto;<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<ul class=\"ul1\" style=\"text-align: justify;\">\n<li class=\"li2\"><span class=\"s1\">se invece il soggetto responsabile <b>non \u00e8 domiciliato in Italia<\/b>, il Giudice italiano \u00e8 comunque competente, perch\u00e9 l\u2019art. 7 n. 2 Reg. 1215\/2012 prevede espressamente che \u201c(u)<i>na persona domiciliata in uno Stato membro pu\u00f2 essere convenuta in un altro Stato membro, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all\u2019autorit\u00e0 giurisdizionale del luogo in cui l\u2019evento dannoso \u00e8 avvenuto o pu\u00f2 avvenire\u201d.<\/i><\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p2\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"s1\"><b>Ricapitolando:<\/b> se avviene in Italia un incidente stradale in cui viene a mancare una persona e i parenti stranieri del defunto vogliono avviare una causa nel nostro Paese contro il responsabile per avere il risarcimento del danno, essi possono senz\u2019altro farlo<i>.<\/i> E possono rivolgersi al Giudice italiano sia quando il responsabile \u00e8 un soggetto domiciliato in Italia, sia quando il responsabile \u00e8 domiciliato in un altro Paese: <b>ci\u00f2 che conta \u00e8 che il sinistro si sia verificato in Italia<\/b>.<\/span><\/p>\n<p class=\"p2\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"s1\">Se la risposta alla prima domanda non pone particolari problemi, molto pi\u00f9 difficoltosa appare la risposta al secondo interrogativo (2): quale legge sostanziale applicher\u00e0 il Giudice italiano per attribuire o meno la somma risarcitoria? <b>La legge italiana o la legge straniera del danneggiato<\/b>?<\/span><\/p>\n<p class=\"p2\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"s1\">In questo caso, la soluzione si trova in un altro Regolamento europeo: il <b>Regolamento (CE) n.\u202f864\/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell\u201911 luglio 2007<\/b>, <b>sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali<\/b> (c.d. <i>Regolamento Roma II<\/i>). Pi\u00f9 in dettaglio, la disposizione rilevante \u00e8 costituita dall\u2019art. 4, par. 1: \u201c(\u2026) <i>la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito \u00e8 quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale \u00e8 avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto\u201d<\/i>.<\/span><\/p>\n<p class=\"p2\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"s1\">In altri termini, l\u2019art. 4, par. 1, Reg. Roma II afferma che la legge sostanziale in base alla quale il Giudice italiano sar\u00e0 chiamato a decidere sar\u00e0 la legge \u201c<i>del paese in cui il danno si verifica<\/i>\u201d. E ci\u00f2 senza aver riguardo alla legge del Paese in cui si verificano le \u2013 diverse \u2013 <i>\u201cconseguenze indirette\u201d <\/i>del fatto illecito.<\/span><\/p>\n<p class=\"p2\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"s1\">Nel caso del pregiudizio patito dai congiunti delle vittime di sinistri stradali, per\u00f2, questa disposizione non \u00e8 affatto chiara e pu\u00f2 prestarsi a <b>diverse interpretazioni<\/b>. Ci si chiede: il pregiudizio sofferto dai familiari del defunto \u00e8 un vero e proprio <i>danno<\/i> o \u00e8 piuttosto una <i>conseguenza indiretta<\/i> del fatto illecito?<\/span><\/p>\n<p class=\"p2\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"s1\">Occorre infatti ricordare l\u2019esistenza di una <b>dicotomia fra i vari ordinamenti nazionali<\/b>:<\/span><\/p>\n<ul class=\"ul1\" style=\"text-align: justify;\">\n<li class=\"li2\"><span class=\"s1\">nel diritto italiano il pregiudizio patito dal congiunto \u00e8 considerato un <i>danno<\/i> <i>diretto<\/i> del familiare, il quale \u2013 nel momento in cui avvia l\u2019azione risarcitoria \u2013 fa quindi valere un diritto suo proprio (danno economico, morale, alla vita di relazione, ecc.);<\/span><\/li>\n<li class=\"li2\"><span class=\"s1\">in altri ordinamenti europei, invece, il pregiudizio arrecato dal sinistro al familiare del defunto \u00e8 qualificato come una lesione <i>indiretta<\/i> alla sfera personale del parente.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"p1\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"s1\">La scelta fra le due impostazioni non \u00e8 di poco momento. Se il Giudice italiano deve qualificare il pregiudizio patito dal familiare come un <i>danno diretto<\/i>, allora il Giudice deve verificare qual \u00e8 il Paese in cui si verifica tale danno e verosimilmente giunger\u00e0 ad applicare la legge del Paese ove si trova il domicilio dell\u2019attore danneggiato (per ipotesi, la legge straniera). Se invece il Giudice italiano deve qualificare il pregiudizio patito dal familiare come una <i>conseguenza indiretta<\/i>, allora l\u2019unico danno possibile \u00e8 quello patito dal defunto e pertanto si andr\u00e0 necessariamente a identificare la legge applicabile con la legge del Paese in cui si \u00e8 verificato il sinistro (in ipotesi, la legge italiana, quindi).<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"s1\">A questa spinosa domanda ha recentemente risposto la <b>Corte di giustizia europea nella sentenza <i>Florin Lazar<\/i>, del 10 dicembre 2015, causa C-350\/14<\/b>, esprimendosi su un rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Trieste. Secondo la pronuncia, nel caso di incidenti stradali l\u2019art. 4, par. 1, va interpretato nel senso che il danno \u00e8 costituito unicamente dalle lesioni che hanno causato la morte della persona: ne deriva che, \u00ab<i>al fine di determinare la legge applicabile ad un\u2019obbligazione extracontrattuale derivante da un incidente stradale, i danni connessi al decesso di una persona in un incidente siffatto avvenuto nello Stato membro del foro, e subiti dai suoi congiunti residenti in un altro Stato membro, devono essere qualificati come\u202f\u201c<\/i><b><i>conseguenze indirette<\/i><\/b><i>\u201d<\/i>\u00bb.<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"s1\">Fra i pregi di tale scelta interpretativa, ricorda la Corte di giustizia, vi \u00e8 quello di \u201c<i>assicurare la prevedibilit\u00e0 della legge applicabile, evitando allo stesso tempo il rischio che il citato fatto illecito sia scomposto in pi\u00f9 parti soggette ad una legge differente a seconda dei luoghi in cui soggetti diversi dalla vittima diretta subiscono danni<\/i>\u201d.<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\" style=\"text-align: justify;\"><em>L&#8217;autore di questo post \u00e8 Serena Corongiu.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La persona residente o domiciliata in uno Stato Membro diverso dall\u2019Italia pu\u00f2 avviare, nel nostro Paese, una causa legale per ottenere il risarcimento del danno provocato dalla morte di un congiunto a seguito di un incidente stradale verificatosi in Italia? 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