{"id":1020,"date":"2016-09-13T17:16:08","date_gmt":"2016-09-13T15:16:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/?p=1020"},"modified":"2020-01-05T21:44:52","modified_gmt":"2020-01-05T20:44:52","slug":"rent-buy-allitaliana-una-possibilita-ancora-poco-conosciuta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.legalmondo.com\/it\/2016\/09\/rent-buy-allitaliana-una-possibilita-ancora-poco-conosciuta\/","title":{"rendered":"Rent to buy all\u2019italiana: una possibilit\u00e0 ancora poco conosciuta"},"content":{"rendered":"<p>A due anni dall\u2019entrata in vigore del D.L. 12 settembre 2014 n. 133, che ha introdotto nell\u2019ordinamento italiano la disciplina dei <em>\u00abcontratti di godimento in funzione di successiva alienazione di immobili\u00bb <\/em>(art. 23)<em>,<\/em> il c.d. contratto di \u00abrent to buy\u00bb (\u00abRTB\u00bb) risulta ancora poco conosciuto tra gli operatori.<\/p>\n<p>Originariamente pensato per favorire la ripresa del mercato immobiliare, fin da subito il contratto di RTB ha trovato applicazione in un ambito inaspettato, come quello fallimentare.<\/p>\n<p>Eppure, le potenzialit\u00e0 del contratto di RTB sono enormi. Esso pu\u00f2 essere definito come un accordo mediante il quale il Concedente si obbliga a far godere al Conduttore un immobile, verso corrispettivo di un canone e riconoscendo il diritto, da esercitarsi entro un determinato termine, di ottenerne la propriet\u00e0, a fronte del pagamento di un prezzo, calcolato imputando ad esso, in tutto o in parte, il canone fino a quel momento versato.<\/p>\n<p>In tal modo, infatti, il Conduttore \u00e8 in grado di abbattere progressivamente l\u2019impegno finanziario richiesto e di accedere, quindi, pi\u00f9 facilmente al credito.<\/p>\n<p>D\u2019altra parte, con il contratto di RTB, anche il Concedente \u00e8 in grado di mettere subito a reddito l\u2019immobile, con il conseguente sgravio dei costi, soprattutto di quelli sostenuti per la costruzione.<\/p>\n<p>Il Legislatore, inoltre, ha previsto espressamente la trascrivibilit\u00e0 dei contratti di RTB, con il conseguente effetto prenotativo, per tutta la durata e fino ad un massimo di 10 anni (co. 1), nonch\u00e9 la possibilit\u00e0 di ricorrere alla tutela dell\u2019esecuzione in forma specifica (co. 3).<\/p>\n<p>La disciplina si caratterizza per un notevole grado di flessibilit\u00e0, al fine di consentire alle Parti si soddisfare, nel modo migliore possibile, i propri interessi, potendo esse determinare liberamente <em>\u00abla quota dei canoni imputata al corrispettivo che il concedente deve restituire in caso di mancato esercizio del diritto di acquistare la propriet\u00e0 dell\u2019immobile entro il termine stabilito\u00bb <\/em>(co. 1-bis).<\/p>\n<p>Tra le altre previsioni, la normativa \u00a0prevede che <em>\u00abil contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle parti, in inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo\u00bb <\/em>(co. 2).<\/p>\n<p>In\u00a0 caso di risoluzione per inadempimento del Concedente, <em>\u00ablo stesso deve restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo, maggiorata degli interessi legali\u00bb. <\/em>Viceversa, nel caso in cui l\u2019inadempimento sia attribuibile al Conduttore, <em>\u00abil Concedente ha diritto alla restituzione dell\u2019immobile ed acquisisce interamente i canoni a titolo di indennit\u00e0, se non \u00e8 stato diversamente convenuto nel contratto\u00bb <\/em>(co. 5).<\/p>\n<p>Il contratto di RTB rappresenta, dunque, un\u2019opzione interessante, presentando notevoli vantaggi sia per il Concedente che per il Conduttore.<\/p>\n<p>Tuttavia, \u00e8 importante notare che il contratto di RTB deve necessariamente mantenere la<em>causa concreta <\/em>dell\u2019acquisto dell\u2019immobile, seppure eventuale e differito nel tempo. Solo in questo modo \u00e8 possibile staccarsi dalla disciplina inderogabile prevista in materia locatizia. Ad esempio, ci\u00f2 potrebbe non avvenire nel caso in cui, non essendo stato esercitato il diritto d\u2019acquisto, il Conduttore non abbia diritto alla restituzione neppure in parte \u2013 oppure avesse diritto alla restituzione di una parte trascurabile \u2013 dei canoni corrisposti. In tal modo, infatti, il contratto concluso tradirebbe la sua natura locatizia, con l\u2019inevitabile applicazione della disciplina inderogabile prevista.<\/p>\n<p>Infine, particolare attenzione deve essere prestata alla forma prescelta. Soprattutto per il Concedente potrebbe essere conveniente optare per la forma dell\u2019atto pubblico, qualora voglia potere agire immediatamente (<em>ex <\/em>art. 474, co. 3, c.p.c.) per la restituzione, qualora il Conduttore non adempia spontaneamente alla scadenza.<\/p>\n<p>Detto questo, \u00e8 evidente che un corretto bilanciamento degli interessi delle Parti pu\u00f2 \u00a0portare agevolmente alla conclusione di contratti \u00a0convenienti per entrambe.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A due anni dall\u2019entrata in vigore del D.L. 12 settembre 2014 n. 133, che ha introdotto nell\u2019ordinamento italiano la disciplina dei \u00abcontratti di godimento in funzione di successiva alienazione di immobili\u00bb (art. 23), il c.d. contratto di \u00abrent to buy\u00bb (\u00abRTB\u00bb) risulta ancora poco conosciuto tra gli operatori. 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