Il Contratto di Agenzia Commerciale in Slovenia

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Come sono regolati i contratti di agenzia in Slovenia?

In Slovenia, i contratti di agenzia commerciale sono disciplinati dagli articoli da 807 a 836 del Codice delle Obbligazioni (in sloveno: Obligacijski zakonik, Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 83/01 e successive modifiche, "OZ"). Tali disposizioni dell'OZ recepiscono nel diritto sloveno le disposizioni pertinenti della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti ("Direttiva UE sull’ Agenzia").

Inoltre, si applicano le disposizioni di legge che disciplinano i contratti in generale per quanto riguarda le questioni per le quali non esistono norme specifiche ai sensi delle disposizioni sull'agenzia. Un’attenzione specifica va rivolta in particolare alle disposizioni relative alle condizioni generali di contratto che si applicano anche alle relazioni tra imprese. Infatti, la legge slovena prevede norme specifiche nel caso in cui il contratto sia preparato o altrimenti proposto da una parte, oppure il contratto utilizzi contenuti stampati in anticipo da una parte, o ancora se si applicano le condizioni generali di contratto preparate da una parte contraente.

Le leggi sulla concorrenza di qualsiasi mercato interessato potrebbero applicarsi anche ai contratti di agenzia nel caso di agenti che si assumono il rischio finanziario o commerciale in relazione alle attività per le quali sono stati incaricati dai preponenti (a causa delle quali gli agenti non possono essere considerati come veri e propri agenti commerciali). La valutazione dell'applicazione delle leggi antitrust deve essere effettuata in conformità e utilizzando i criteri stabiliti dalle regole di concorrenza dell'UE (comprese le Linee Guida sulle Restrizioni Verticali (Testo rilevante ai fini del SEE) 2010/C 130/01). Nel caso in cui le condizioni per l'applicazione delle leggi antitrust siano soddisfatte, la legge slovena pertinente sarà la Legge sulla Prevenzione delle Restrizioni della Concorrenza (in sloveno: Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence, Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 36/08 e successive modifiche; "ZPOmK-1"). I divieti stabiliti dalla ZPOmK-1 sono sostanzialmente identici a quelli previsti dall'articolo 101 del TFUE. Lo stesso vale per la possibilità e le condizioni di esenzione in linea con l'articolo 101, paragrafo 3. Di conseguenza, un accordo può beneficiare dell'esenzione ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 3, del TFUE e del Regolamento di Esenzione per Categoria Verticale (Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione del 20 aprile 2010). In relazione alle restrizioni verticali, la legislazione slovena fa esplicito riferimento alla legislazione dell'UE, che si applica mutatis mutandis anche se non vi è alcuna indicazione di un effetto sugli scambi tra gli Stati membri dell'UE.

Quali sono le differenze rispetto agli altri intermediari commerciali?

Secondo l'articolo 807 dell'OZ l'agente commerciale è una persona fisica o giuridica che, in modo indipendente e allo scopo di trarne profitto, svolge attività di agenzia come propria attività registrata (OZ non utilizza il termine "agente autonomo" utilizzato nella Direttiva UE sull’Agenzia). L'agente commerciale si impegna a negoziare gli accordi tra il preponente e i terzi e a mediare tra di loro. In linea di principio, l'agente non può concludere contratti in nome e per conto del preponente, a meno che il preponente non conceda un'autorizzazione (generale o speciale) ad un agente che lo legittimi a concludere contratti in nome e per conto del preponente. La remunerazione dell'agente ("provvigione") è, secondo la legge, basata sul successo, salvo il caso di contratti di esclusiva (in cui l'agente ha diritto alla provvigione indipendentemente dai suoi sforzi). L’agente deve agire in modo onesto, in buona fede e salvaguardando gli interessi del preponente. Senza il consenso del preponente, all'agente è vietato lavorare per un altro preponente nello stesso territorio e per gli stessi tipi di transazioni o per la stessa cerchia di clienti. Il preponente può nominare più agenti per lo stesso territorio o per gli stessi tipi di transazioni, salvo diverso accordo tra le parti.

L'agente deve essere distinto dai seguenti intermediari di vendita:

Rappresentante di vendita impiegato

Il rappresentante di vendita impiegato svolge il lavoro secondo le istruzioni del datore di lavoro e sotto la supervisione del datore di lavoro (a differenza dell'agente che può organizzare liberamente il suo processo di lavoro). Il datore di lavoro determina l'orario di lavoro, il luogo di lavoro, le visite ai clienti e altro. Il dipendente non è generalmente autorizzato a concludere contratti per conto del datore di lavoro e i rappresentanti legali del datore di lavoro devono firmare i contratti per suo conto. Per quanto riguarda la retribuzione, l'agente di solito percepisce uno stipendio fisso (e riceve anche altri pagamenti prescritti dalla legge o da contratti collettivi, come il bonus per le ferie), per cui una parte dello stipendio può essere rappresentata dalla cosiddetta "retribuzione variabile" che dipende dalle prestazioni del dipendente. Le disposizioni che regolano il contratto di agenzia in relazione al pagamento non si applicano alla retribuzione dei rappresentanti di vendita impiegati.

Intermediario/Brokeraggio

Attraverso un contratto di mediazione il broker si impegna a trovare e mettere in contatto con il preponente una persona che negozierà con il preponente al fine di concludere un contratto specifico e il preponente si impegna ad effettuare un pagamento specifico al broker per tale attività se il contratto viene concluso (articolo 837 della OZ). Il broker ha di solito diritto al pagamento solo se il contratto con un terzo è concluso, tuttavia si può anche concordare che il broker abbia diritto al pagamento anche se i suoi sforzi falliscono. Contrariamente all'agente, il broker ha un dovere di diligenza verso entrambe le parti e non solo verso il preponente e il broker è responsabile per i danni ad entrambe le parti (cioè il preponente e il terzo con cui il preponente conclude la transazione) se le parti vengano danneggiate a causa di un comportamento imputabile al broker. Come regola generale, ciascuna parte si fa carico della metà della commissione dovuta al broker.

Commissionario

Il commissionario si differenzia dall'agente in quanto vende la merce in proprio nome ma per conto del committente. I diritti e gli obblighi derivanti dalle transazioni concluse devono essere trasferiti al committente, altrimenti il committente non può far valere diritti e obblighi nei confronti dei terzi (la controparte deve consentire al trasferimento). L’OZ regolamenta i commissionari agli articoli da 788 a 806 dell’OZ. Il contratto può contenere anche gli elementi del contratto di deposito.

Distributore

Il distributore acquista beni o servizi in proprio nome e per proprio conto e li rivende in proprio nome e per proprio conto. Tipicamente, il fornitore non si assume i rischi relativi all'ulteriore vendita di beni o servizi da parte del distributore ai clienti del distributore. In genere, il distributore è indipendente nell'organizzazione della propria attività. Nel caso in cui il distributore svolga compiti tipici di un agente e la sua posizione sia significativamente simile a quella dell'agente nel rapporto di agenzia e, a causa di ciò, il rapporto possa essere qualificato per natura giuridica come un rapporto di agenzia, alcune disposizioni del contratto di agenzia possono, mutatis mutandis, essere applicate al rapporto di distribuzione.

Franchisee

L'affiliato svolge l'attività commerciale in nome e per conto proprio e in conformità con il contratto di franchising. L'affiliante di solito fornisce all'affiliato un concetto commerciale per la distribuzione delle merci e i relativi diritti di proprietà intellettuale, e, a fronte di ciò, l'affiliato deve pagare un compenso di franchising. Potendo utilizzare il concetto commerciale, il know-how e altri diritti di proprietà intellettuale dell'affiliante, l'affiliato può acquisire vantaggi nella distribuzione di beni sul mercato.

Come posso nominare un agente in Slovenia?

La legge slovena non prevede una norma esplicita sulle modalità di nomina di un agente. Pertanto, l'agente può essere nominato con una lettera di incarico sottoscritta da entrambe le parti, con un contratto scritto di agenzia, con uno scambio di corrispondenza o anche per fatti concludenti. In linea di principio, anche una nomina verbale o un contratto di agenzia verbale sarebbero sufficienti e giuridicamente vincolanti.

Tuttavia, l'OZ prevede esplicitamente che ciascuna parte possa richiedere la compilazione di un documento scritto sul contenuto del contratto di agenzia, incluse tutte le ultime modifiche, e tale documento deve essere firmato dall'altra parte. Le parti non possono rinunciare a questo diritto.

Non ci sono requisiti di registrazione, di notifica o simili ai sensi della legge slovena per quanto riguarda i contratti di agenzia. Gli agenti sloveni che svolgono attività di agenzia devono comunque rispettare tutte le leggi generali obbligatorie per lo svolgimento di attività commerciali in Slovenia (come l'obbligo di registrazione presso il registro delle imprese competente e presso le autorità fiscali). Gli agenti che svolgono attività di agenzia in Slovenia devono acquisire tutti i permessi, le licenze e/o le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività di agenzia laddove richiesto (per esempio, gli agenti immobiliari devono acquisire una licenza specifica; gli agenti assicurativi devono acquisire il permesso dall'Agenzia di Vigilanza sulle Assicurazioni, ecc. ) e devono rispettare tutte le leggi generali per la gestione di un'attività in Slovenia (ad esempio, il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte).

Come sono disciplinati i diritti di esclusiva dell’agente in Slovenia?

In base all’articolo 807(4) dell’OZ, il preponente può nominare vari agenti nello stesso territorio per lo stesso tipo di affari, salvo non concordino diversamente nel loro contratto. Non vi è pertanto alcuna esclusiva concessa all’agente per legge secondo il diritto sloveno. In mancanza di accordo fra le parti sull’esclusiva, il preponente è libero di nominare più agenti nel medesimo territorio per lo stesso tipo di operazioni. Dall’altro canto, all’agente può essere concessa l’esclusiva con riguardo a determinate zone o clienti o canali distributivi secondo il contratto concluso con il preponente.

Tuttavia, un accordo di esclusiva dovrebbe essere pienamente conforme alle norme sulla concorrenza, viceversa verrebbe considerato nullo e inefficace, e le parti potrebbero essere sanzionate per violazione delle norme sulla concorrenza da parte delle autorità competenti. A questo riguardo si rinvia alla risposta data alla domanda n.1 precedente.

L'agente ha diritto alle provvigioni sulle vendite online effettuate dal preponente estero ai clienti situati in Slovenia?

Il diritto dell’agente alle provvigioni sulle vendite online fatte dal preponente estero a clienti nel territorio dell’agente, dipende prevalentemente dal contenuto del contratto concluso fra agente e preponente. In assenza di disposizioni nel contratto fra le parti, l’agente in base all’articolo 823(1) dell’OZ avrà diritto alle provvigioni con riguardo ai contratti conclusi con / in conseguenza dell’intermediazione e dell’operato dell’agente ed in riferimento ai contratti conclusi con parti individuate dall’agente. Qualora venga contrattualmente concesso all’agente il diritto di esclusiva con riguardo ad una certa zona o a determinati clienti o canali di distribuzione, l’agente avrà inoltre diritto alla provvigione sui contratti conclusi dal preponente con controparti di tale zona o con i clienti riservati in esclusiva all’agente, anche se il contratto con tale cliente non sia concluso per effetto dell’operato dell’agente. Questa regola si applica anche alle vendite online effettuate da un preponente estero a clienti nel territorio dell’agente, a condizione che sia stata concessa l’esclusiva all’agente in riferimento a tale territorio.


A quali condizioni l’agente può essere vincolato ad un patto di non concorrenza durante e dopo la cessazione del rapporto di agenzia?

In base all’articolo 807(4) dell’OZ, l’agente non può senza il consenso del preponente impegnarsi ad operare per un diverso preponente nello stesso territorio e per le stesse tipologie di affari né per la stessa cerchia di clienti. Pertanto, l’agente per disposizione di legge è vincolato ad un divieto di concorrenza e a tal proposito va sottolineato che l’ambito di applicazione del divieto di concorrenza secondo il diritto sloveno è molto ampio (all’agente non solo è vietato operare per conto di concorrenti del preponente, ma gli sarà altresì proibito condurre affari di qualsiasi tipo con la stessa cerchia di clienti a meno che il preponente non vi consenta). Tuttavia, le parti sono libere di definire l’accordo di esclusiva applicabile al loro rapporto specifico.

Per quanto concerne il divieto di concorrenza post-contrattuale, le parti ai sensi dell’articolo 836 dell’OZ possono concordare il divieto per l’agente di svolgere qualsiasi attività concorrenziale con quella del preponente dopo la cessazione del rapporto. Tale clausola sarà valida solo se espressa in forma scritta e se si riferisce al medesimo territorio, ai medesimi clienti e agli stessi prodotti di cui al contratto di agenzia. La durata massima consentita per il patto di non concorrenza post-contrattuale è di 2 anni dopo la cessazione del rapporto. Qualora il contratto di agenzia cessi per una causa imputabile al preponente, la clausola sarà vincolante per l’agente solo a fronte del pagamento da parte del preponente di un apposito compenso all’agente alla cessazione del contratto, e a condizione che nel corso della durata del patto di non concorrenza il preponente continui a pagare un adeguato corrispettivo mensile di importo pari alle provvigioni mensili medie percepite dall’agente negli ultimi cinque anni del contratto, o nel corso dell’intera durata del contratto se questo è rimasto in vigore per un periodo inferiore a cinque anni. Nel caso in cui l’’agente risolva il contratto di agenzia per un comportamento colposo del preponente, l’agente potrà, entro un mese dalla data di cessazione, dichiarare per iscritto al preponente che non rispetterà il divieto ed in tal caso il patto di non concorrenza non vincolerà l’agente. Le parti non possono concordare una deroga alle suddette disposizioni specifiche a danno dell’agente.

Nel redigere i patti di non concorrenza, si consiglia fortemente di valutare se le condizioni di validità di tali clausole secondo le norme sulla concorrenza sono rispettate.

È possibile che un contratto di agenzia internazionale sia regolato da una legge straniera?

Un contratto di agenzia internazionale può essere regolato da una legge straniera (non slovena).

Valgono le possibilità e le limitazioni previste dal Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ("Regolamento Roma I") e, in caso di controversia, i tribunali sloveni applicheranno il Regolamento Roma I. Per i contratti conclusi entro il 17 dicembre 2009, la legge che disciplina i rapporti tra le parti del contratto di agenzia sarà determinata in base alle disposizioni della Convenzione sulla Legge Applicabile alle Obbligazioni Contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (80/934/CEE) (“Convenzione di Roma) o in base alla Legge sul Diritto Internazionale Privato e Processuale (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku, Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 56/99, "ZMZPP"). In generale, il contratto può essere regolato dalla legge scelta dalle parti, laddove la scelta della legge deve essere fatta espressamente o risultare chiaramente dai termini del contratto o dalle circostanze del caso.

Le clausole di scelta della legge sono in linea di principio pienamente riconosciute dai tribunali sloveni. I tribunali sloveni rifiuteranno di riconoscere le clausole di scelta della legge solo a causa delle disposizioni imperative prevalenti (eccezione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento Roma I). Se tutti gli elementi pertinenti alla situazione al momento della scelta della legge si trovano in Slovenia e non nel paese la cui legge è stata scelta, i tribunali sloveni applicheranno in tal caso (indipendentemente dalla clausola di scelta della legge) le disposizioni imperative della legge slovena (cfr. articolo 3, paragrafo 3 del Regolamento Roma I).

Se il contratto di agenzia non contiene una valida clausola di scelta della legge applicabile, esso è disciplinato dalla legge del paese in cui l'agente ha la sua residenza abituale. Il contratto di agenzia è considerato come un accordo per la fornitura di servizi da parte dell'agente al preponente. Pertanto, si applica la legge del paese in cui l'agente, in qualità di prestatore di servizi, ha la residenza abituale (articolo 4, 1, lettera b) del regolamento Roma I). La stessa legge varrebbe in caso di applicabilità della Convenzione di Roma (Art.4) o della ZMZPP, in base alla quale il rapporto è disciplinato dalla legge della residenza abituale della parte che fornisce la prestazione caratteristica del rapporto. Pertanto, i preponenti stranieri che desiderino che il contratto di agenzia sia disciplinato dalle leggi del paese in cui sono situati o registrati, dovranno prestare particolare attenzione alla clausola sulla legge applicabile nei contratti stipulati con gli agenti.

È possibile sottoporre eventuali controversie a una giurisdizione straniera o ad arbitrati stranieri?

Le controversie derivanti da un contratto di agenzia internazionale possono essere sottoposte ad una giurisdizione straniera o ad un arbitrato straniero nel caso in cui le parti abbiano scelto tale sede per la risoluzione delle controversie.

La validità dell'accordo sui tribunali competenti in caso di controversia tra le parti è valutata in conformità al Regolamento (UE) n. 1215/2012 del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ("Regolamento Bruxelles I rifuso"). Nei casi in cui non si applica il Regolamento Bruxelles I rifuso, si applicano i trattati internazionali (ad es. la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano)). Per altri contratti internazionali, sono possibili accordi sulla competenza giurisdizionale in conformità con la ZMZPP. Si noti che, ai sensi della ZMZPP, i tribunali sloveni possono essere scelti per la competenza giurisdizionale solo se almeno una delle parti del contratto è un'entità slovena e i tribunali stranieri possono essere scelti per la competenza giurisdizionale solo se almeno una delle parti è un'entità straniera.

Se le parti hanno concordato di sottoporre la controversia ad un arbitrato (estero), tale accordo deve essere concluso per iscritto. In linea di massima, qualsiasi azione di cui le parti possono disporre liberamente (tranne nei casi in cui è prevista la giurisdizione esclusiva dei tribunali sloveni) può essere sottoposta ad arbitrato. Nel caso in cui tutte le parti del contratto siano entità slovene, esse possono comunque concordare che un arbitrato straniero sia competente a risolvere eventuali controversie relative a rivendicazioni di cui le parti possono liberamente disporre (tranne nei casi in cui sia prevista la giurisdizione esclusiva dei tribunali sloveni).

Quando le parti non si accordano sull'organo competente per risolvere eventuali controversie derivanti dal contratto di agenzia, si applicano le seguenti regole: Di norma, la parte domiciliata in uno Stato (membro) è citata in giudizio in tale Stato membro. Una parte domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta anche nel luogo di esecuzione dell'obbligazione in questione nei casi di contratti commerciali (articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento Bruxelles I rifuso; articolo 56 del ZMZPP). Nei casi in cui si applica la ZMZPP, i giudici sloveni non sono competenti se esiste un tale collegamento tra la materia e un paese straniero che giustificherebbe la competenza esclusiva dei giudici sloveni se tale collegamento esistesse tra la materia e la Slovenia (articolo 50, paragrafo 2, della ZMZPP).

Come spiegato nella successiva Sezione 12, un agente che svolge attività di agenzia principalmente negli Stati membri dell'UE ha diritto a un'indennità/risarcimento al momento della cessazione del rapporto ai sensi degli articoli da 17 a 19 della Direttiva UE sull’Agenzia e delle rispettive leggi nazionali. Tale diritto è internazionalmente inderogabile. Sebbene i tribunali sloveni non abbiano ancora affrontato tale questione, è da ritenersi che le clausole di giurisdizione/arbitrato che portano ad un tribunale/arbitrato situato al di fuori dell'UE, il quale non riconosca tale diritto come internazionalmente inderogabile, saranno considerate inefficaci.

Riconoscimento di una sentenza giudiziale o arbitrale emessa all'estero

Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni emesse dai tribunali stranieri dell'UE in Slovenia sono disciplinati dal Regolamento Bruxelles I rifuso. Per quanto riguarda le decisioni emesse dai tribunali di Norvegia, Svizzera e Islanda, si applica la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano). Per le decisioni giudiziarie emesse all'estero dai tribunali di altri Paesi si applicano, se del caso, le disposizioni dei trattati internazionali (bilaterali), altrimenti le decisioni dei tribunali stranieri sono riconosciute ai sensi della ZMZPP. Le norme procedurali applicabili al riconoscimento delle decisioni giudiziarie straniere sono stabilite ai sensi della ZMZPP e della Legge sulla Procedura Civile (in sloveno: Zakon o pravdnem postopku, Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 26/99 e successive modifiche; "ZPP").

Le decisioni dei tribunali stranieri vengono eseguite in Slovenia secondo le disposizioni della Legge sull'Esecuzione delle Azioni e sulla Sicurezza (in sloveno: Zakon o izvršbi in zavarovanju; Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 51/58 e successive modifiche; "ZIZ"). L'esecuzione di una decisione giudiziaria straniera (non UE) è ammissibile in Slovenia solo se il tribunale sloveno ha rilasciato una dichiarazione di esecutività (exequatur). I motivi per non riconoscere una decisione straniera sono molto limitati (ad esempio, l'ordine pubblico). Ai sensi della ZMZPP, ci sono alcuni ostacoli procedurali che impedirebbero il riconoscimento della sentenza straniera, ad esempio l'assenza di reciprocità, una precedente decisione emessa dal tribunale sloveno in merito allo stesso oggetto, la competenza esclusiva dei tribunali sloveni per la controversia, la mancata concessione al convenuto della possibilità di partecipare al procedimento, ecc.

I lodi arbitrali stranieri sono riconosciuti in Slovenia in conformità alle disposizioni applicabili della Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri. Una volta riconosciuti, i lodi arbitrali vengono poi eseguiti in Slovenia in conformità con la ZIZ.

Risoluzione del contratto di agenzia

I contratti di agenzia conclusi per un periodo determinato si estinguono automaticamente alla scadenza del periodo per il quale il contratto è stato concluso. Non vi sono ulteriori avvisi o altri requisiti, a meno che l'accordo concluso tra le parti non preveda diversamente. Tuttavia, nel caso in cui le parti continuino ad eseguire il contratto dopo la scadenza del termine fisso per il quale era stato inizialmente concluso, esso si trasforma in contratto a tempo indeterminato (automaticamente) e può essere risolto secondo le regole applicabili alla risoluzione dei contratti conclusi a tempo indeterminato.

I contratti di agenzia conclusi a tempo indeterminato possono essere risolti con un preavviso notificato all'altra parte. In tal caso il contratto di agenzia si estingue alla scadenza del termine di preavviso. Il periodo di preavviso dipende dalla durata del contratto, per cui si applicano i seguenti termini di preavviso: il periodo minimo di preavviso è di un mese per ogni anno di validità del contratto. Se il contratto ha una durata superiore a cinque anni, il termine di preavviso è di sei mesi. Il termine di disdetta inizia a decorrere dal primo giorno del mese civile successivo in cui è stata data la disdetta (a meno che il contratto non preveda espressamente altrimenti) e scade l'ultimo giorno del relativo mese civile. Le parti possono concordare termini di preavviso diversi; tuttavia, questi devono essere gli stessi per entrambe le parti e non devono essere inferiori ai termini minimi di preavviso previsti dalla legge. Il preavviso può essere dato in qualsiasi forma, anche se si raccomanda la forma scritta.

Un contratto di agenzia a tempo determinato o indeterminato può essere risolto in via straordinaria per gravi motivi. In tal caso il contratto cessa con effetto immediato al momento della notifica della risoluzione all'altra parte. Questo diritto non può essere limitato o escluso dal contratto. L'avviso di risoluzione deve specificare i gravi motivi che la giustificano, altrimenti la risoluzione si considera effettuata con il periodo di preavviso. Una risoluzione ingiustificata conferisce all'altra parte il diritto di chiedere il risarcimento dei danni causati da una risoluzione illegittima e il diritto di risolvere il contratto senza preavviso.

L'indennità di clientela è dovuta all'agente al momento della risoluzione del contratto di agenzia. Per ulteriori dettagli in merito alla richiesta di indennità di clientela, si veda la risposta alla sezione 12 di seguito riportata.

Alcuni esempi di “giusta causa” per la cessazione anticipata del contratto di agenzia in Slovenia

L’OZ conferisce alle parti il diritto di risolvere il Contratto di Agenzia (sia esso concluso a tempo determinato o indeterminato) in casi straordinari per gravi motivi. La legge slovena non utilizza il termine “giusta causa“, la cui esistenza giustifichi la risoluzione anticipata del rapporto di agenzia. Tuttavia, l’OZ consente alle parti di recedere dal contratto senza preavviso per gravi motivi. La legge precisa, ad esempio, che l’inadempimento di obbligazioni ad opera dell’altra parte oppure circostanze eccezionali costituiscono un grave motivo. Pertanto, il mancato raggiungimento di un obiettivo di vendita concordato fra le parti verrebbe considerato come una violazione del contratto consentendo all’altra parte di recedere dal contratto. In base alla giurisprudenza, le seguenti circostanze sono state considerate dalle corti come legittimanti le parti a recedere dal contratto di agenzia con effetto immediato: violazione (intenzionale) del contratto; mancata esecuzione o esecuzione inesatta del contratto; la mancata concessione di una garanzia nel termine concordato fra le parti nel contratto; la violazione da parte dell’agente delle istruzioni del preponente con riguardo alle modalità operative, la violazione da parte dell’agente di un impegno di non concorrenza (cosa che secondo la corte costituisce violazione degli obblighi di lealtà e fedeltà); l’insufficiente impegno dell’agente (per un certo periodo il preponente non aveva concluso alcun contratto con clienti nel suo territorio); la violazione delle istruzioni del preponente riguardanti la vendita dei prodotti.

Inoltre, è consentito dalla legge slovena, ed è pertanto consigliabile che le parti, in sede di redazione del contratto di agenzia, precisino con attenzione quali circostanze e ragioni (a parte l’inadempimento di obbligazioni ad opera dell’altra parte) costituiscano gravi motivi (ovvero circostanze eccezionali) per cui le parti possano recedere dal contratto con effetto immediato. Tale clausola sarebbe valida ed efficace secondo il diritto sloveno.

Va osservato che la risoluzione efficace e giustificata di un contratto di agenzia da parte del preponente non esclude automaticamente il diritto dell’agente all’indennità di fine rapporto (indennità di clientela) alla cessazione del contratto di agenzia. Il diritto dell’agente all’indennità è escluso solo nell’eventualità in cui il grave motivo di risoluzione del contratto costituisca allo stesso tempo un fatto imputabile a colpa dell’agente che ha dato causa alla risoluzione (ad esempio, se le parti definiscono grave motivo di risoluzione un evento oggettivo – ad esempio il cambio di controllo da parte dell’agente - il preponente sarebbe legittimato a recedere dal contratto con effetto immediato ma l’agente manterrebbe il diritto all’indennità di fine rapporto).

Con riguardo alla risoluzione per gravi motivi, vedasi inoltre la risposta al precedente quesito 9.

Indennità di fine rapporto secondo la legge slovena

Ai sensi dell'articolo 833 dell’OZ, l'agente commerciale ha diritto ad un’indennità alla cessazione del rapporto di agenzia. Tale diritto spetta al momento della risoluzione del contratto. La Slovenia ha optato per il sistema dell’indennità ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della Direttiva UE sull’Agenzia.

L'agente ha diritto all’indennità secondo la legge slovena se ha portato nuovi clienti o ha aumentato significativamente il volume d'affari con i clienti esistenti e il preponente continua a trarne notevoli vantaggi, oppure se il pagamento dell’indennità è equo tenuto conto di tutte le circostanze, in particolare della perdita di provvigioni sugli affari con tali clienti.

L'importo dell'indennità dipenderà dalle effettive circostanze del caso. Non esistono altre regole o formule sviluppate dai tribunali sloveni secondo le quali il credito debba essere calcolato. La legge prevede tuttavia che, nel determinare l'importo dell'indennità, sia necessario tenere in debita considerazione la provvigione spettante all'agente per i contratti conclusi dopo la cessazione del rapporto con il preponente e l'eventuale divieto di attività concorrenziali dopo la cessazione del rapporto. L'ammontare dell'indennità di clientela è comunque limitato alla provvigione media annua degli ultimi cinque anni o dal relativo periodo più breve intercorso dalla stipula del contratto.

La legge slovena concede all'agente il diritto all’indennità anche quando un contratto concluso a tempo determinato termina prima della fine del periodo di durata o quando un contratto concluso a tempo indeterminato termina prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua conclusione. In tal caso l'agente ha diritto ad un adeguato indennizzo pari alla differenza tra i costi sostenuti dall'agente in relazione all'introduzione del prodotto sul mercato e tutti gli altri costi sostenuti dall'agente in relazione all'esecuzione del contratto, e i ricavi ottenuti dall'agente con l'esecuzione del contratto oltre ai ricavi che l'agente avrebbe con ogni probabilità ottenuto fino alla fine del periodo di durata del contratto, se fosse stato eseguito per tutto il periodo stabilito o nei cinque anni dalla conclusione del contratto se concluso a tempo indeterminato. L'agente ha diritto a questo tipo di indennizzo (ossia l'indennizzo specificato in questo paragrafo) se non sono soddisfatte le condizioni per il pagamento dell'indennità di clientela specificate nei precedenti paragrafi della presente Sezione 12 o se l'indennizzo di cui al presente paragrafo sarebbe superiore all'indennità calcolata ai sensi dei paragrafi precedenti.

Il diritto all’indennità in caso di cessazione del rapporto di agenzia non può essere escluso né oggetto di rinuncia in anticipo. Il pagamento dell'indennità di clientela non esclude il diritto dell'agente al risarcimento dei danni né ad altre pretese che l'agente potrebbe avere nei confronti del preponente a causa della risoluzione del contratto.

L'agente deve notificare al preponente la sua intenzione di far valere il diritto ad un’ indennità entro un anno dalla risoluzione del contratto, altrimenti perde il diritto all'indennità. L'indennità non sarà tuttavia dovuta se il contratto viene risolto per colpa dell’agente, se l'accordo è stato risolto dall’agente (salvo il caso in cui l’agente abbia risolto il contratto a causa di una violazione commessa dal preponente o a causa dell'età o della malattia dell’agente) o se, in base all'accordo tra l’agente e il preponente, un altro agente subentra nel contratto al posto del precedente.

Può un agente in Slovenia essere considerato quale “stabile organizzazione” di una società preponente estera da un punto di vista fiscale? A quali condizioni?

La questione se un agente di commercio possa essere considerato una “stabile organizzazione” di una società preponente estera da un punto di vista fiscale deve essere valutata in conformità alla legge fiscale slovena (la Legge sull’Imposta sui Redditi Societari ed il trattato/i applicabile/i contro le doppie imposizioni) (peraltro, il trattato contro le doppie imposizioni non può creare obblighi fiscali qualora non lo faccia la legislazione nazionale). Come regola generale, si ritiene che il reddito di un soggetto non residente abbia la sua fonte in Slovenia se l’attività della sede di tale soggetto sia localizzata in Slovenia ove per “sede” (sede fissa) si intende: (i) ufficio, sede secondaria, stabilimento produttivo, laboratorio, miniera, cava o altro luogo dove le risorse naturali vengono ottenute o sfruttate; (ii) sito costruttivo, progetto di costruzione, rilievo o installazione o supervisione in relazione ad esso, qualora l’attività o gli affari durino per oltre 12 mesi.

Elemento decisivo per la valutazione se un agente commerciale possa essere considerato quale “stabile organizzazione” di una società preponente estera da un punto di vista fiscale è la questione se l’agente è dipendente o indipendente.

  • Un agente dipendente di soggetto non residente (società estera) viene normalmente considerato quale stabile organizzazione (sede d’affari) del soggetto non residente e viene pertanto assoggettato a tassazione. Inoltre, un intermediario che agisce in nome del non residente con riguardo ad una qualsiasi attività o affare del medesimo, verrà considerato come stabile organizzazione se detiene, e regolarmente utilizza una procura o un’autorizzazione alla conclusione dei contratti in nome e per conto del soggetto non residente.
  • Un agente indipendente normalmente non si considera quale stabile organizzazione (sede d’affari), tuttavia si applicano alcune eccezioni alla norma generale.


Un intermediario che agisce in proprio nome e per conto di un soggetto non residente nell’ambito della sua attività, ad esempio un mediatore, un intermediario con una procura generale/autorizzazione oppure un qualsiasi altro intermediario indipendente, può essere considerato quale sede d’affari di un soggetto non residente qualora tale intermediario agisca interamente o per la maggior parte per conto del soggetto non residente, e se i termini e le circostanze dell’affare e il rapporto finanziario tra l’intermediario e il soggetto non residente differiscano da quelli che normalmente esisterebbero fra parti non affiliate. Le autorità fiscali slovene, nella loro nota esplicativa, hanno spiegato il motivo di tale posizione. In particolare, secondo tali autorità, un intermediario che agisca nell’ambito della sua attività di impresa indipendente solo per conto di un’impresa e dedichi il proprio tempo e la propria attività interamente o per la maggior parte ad un’impresa, perde il suo status di indipendenza. Un tale intermediario diviene economicamente dipendenti da una sola impresa. L’esistenza incontestabile di una stabile organizzazione (sede d’affari) si evidenzia solo nei casi in cui un intermediario indipendente percepisce il proprio reddito solo da una impresa. Altrimenti, si applicano criteri di valutazione diversi. In particolare, i criteri più comunemente applicati per valutare se un intermediario debba essere considerato stabile organizzazione è il fatturato generato con il preponente. Nei casi in cui i pagamenti provenienti dal preponente rappresentino oltre il 50% del reddito dell’agente, si può ritenere che l’agente stia agendo prevalentemente per il preponente e di conseguenza il rapporto fra loro è diverso da quello fra entità non affiliate (pertanto l’intermediario si considererà quale stabile organizzazione).

Tuttavia, certe attività sono sempre escluse ed il loro esercizio non costituirà stabile organizzazione (sede d’affari) del preponente in Slovenia. Si tratta delle seguenti:

  • l’uso di locali/ strutture al solo scopo di deposito, dimostrazione o consegna di merce appartenente al soggetto non residente;
  • il mantenimento di un magazzino di merce appartenente al soggetto non residente, al solo scopo di deposito, dimostrazione o consegna della merce;
  • il mantenimento di un magazzino di merce appartenente al soggetto non residente solo allo scopo di trasformazione della merce da parte di un altro soggetto;
  • mantenimento di una sede al solo scopo di acquistare merce o raccogliere informazioni per il soggetto non residente;
  • mantenimento di una sede al solo scopo di esercitare attività o affari preparatori o ausiliari per loro natura, destinati al soggetto non residente;
  • mantenimento di una sede per svolgere qualsiasi combinazione delle attività o degli affari specificati nei precedenti punti da 1. a 4, sempre che in generale l’attività o gli affari risultanti da tale combinazione siano per loro natura preparatori o ausiliari.


Qualora il soggetto non residente svolga le attività descritte nei punti da 1 a 5 di cui sopra (direttamente o tramite un intermediario) ed avendo riguardo solo a tali attività, non si riterrà sussistente alcuna stabile organizzazione (sede d’affari).

Altre particolarità

L'agente ha diritto alla provvigione per tutte le operazioni/contratti conclusi con l'intermediazione di quest'ultimo, nonché per i contratti conclusi dall'agente, se autorizzato, o dal preponente, se la controparte è stata trovata dall'agente. L'agente cui è concessa l'esclusiva per un determinato territorio o per determinati clienti ha anche diritto a provvigioni per i clienti di tali territori o per i contratti conclusi con i clienti assegnati, anche se le operazioni sono state concluse senza i servizi di intermediazione dell'agente. Si noti che un agente può avere diritto alla provvigione anche dopo la cessazione di un contratto di agenzia. In particolare, l'agente ha diritto ad una provvigione per un contratto concluso dopo la cessazione del contratto di agenzia se il contratto è il risultato degli sforzi dell'agente durante il rapporto di agenzia ed è stato concluso entro un periodo di tempo ragionevole dopo la cessazione di tale rapporto, o se l'offerta della terza persona di concludere il contratto è giunta all'agente o al preponente prima della cessazione del loro rapporto sempre che si tratti di uno qualsiasi dei contratti per i quali l'agente avrebbe diritto ad una provvigione durante il rapporto di agenzia.

L'agente ha diritto a una provvigione per l'importo concordato nel contratto, o in assenza di accordo sulla provvigione, per l'importo previsto dalla tariffa applicabile o (se non esiste una tariffa) per l'importo che corrisponda agli usi nella zona in cui l'agente svolge le attività per il preponente, considerando il tipo di operazioni dell’agenzia (se l'agente svolge attività in diversi territori, è rilevante la provvigione abituale nel luogo della sede legale dell'agente). L'agente acquisisce il diritto a una provvigione solo se il terzo adempie alla sua parte di obblighi derivanti dal contratto con il preponente. L'agente non ha diritto a una provvigione quando è chiaro che il contratto non sarà eseguito dal terzo e il motivo dell'inadempimento non è imputabile al preponente. In tal caso la provvigione già pagata deve essere restituita al preponente. Se il contratto tra il preponente e il terzo viene eseguito per un periodo di tempo più lungo, l'agente ha diritto ad un adeguato anticipo sulla provvigione.

Vale inoltre la pena di notare che il periodo di calcolo per il pagamento delle provvigioni e il periodo di fatturazione devono essere almeno di 3 mesi (non è consentito concordare periodi di fatturazione più lunghi). L'agente ha il diritto di chiedere al preponente di presentare un estratto dei libri contabili di tutte le transazioni che danno diritto alla provvigione e di notificare all'agente tutte le circostanze che incidono sulla provvigione. Se il preponente rifiuta la richiesta dell'agente o se l'agente ha dubbi sull'esattezza dell'estratto, l'agente può chiedere che un revisore ufficiale dei conti ispezioni i libri contabili e i documenti del preponente in relazione alle cifre significative per la provvigione e ne riferisca all'agente (articolo 826 dell'OZ). Il diritto dell’agente sopra descritto non può essere limitato o escluso.

Ai sensi dell'articolo 829 della OZ, l'agente è titolare di un diritto di pegno legale su tutte le somme riscosse da terzi per conto del preponente, nonché su tutti i beni del preponente che sono in possesso dell'agente e su quelli che sono in possesso dell'agente per conto del preponente; tale diritto di pegno esiste come garanzia per tutti i crediti dell'agente nei confronti del preponente in base al contratto di agenzia. Pertanto, l'agente non è obbligato a consegnare al preponente alcun oggetto sul quale sia in possesso di un pegno legale fino a quando tutte le obbligazioni in essere del preponente nei confronti dell'agente non siano pienamente soddisfatte.

In assenza di un'espressa disposizione contrattuale, l'agente non è soggetto ad un obbligo di non concorrenza post-contrattuale. Ai sensi dell'articolo 836 della OZ, un obbligo di non concorrenza post-contrattuale può essere concordato per un periodo massimo di due anni dopo la risoluzione del contratto ed è valido solo se concordato per iscritto e se si riferisce alla stessa area, alle stesse persone e agli stessi beni di quelli stipulati nel contratto di agenzia. Qualora il contratto venga risolto per motivi imputabili al preponente, tale obbligo di non concorrenza è vincolante per l'agente solo se il preponente ha versato all'agente un'adeguata indennità di clientela al momento della risoluzione del rapporto e se, durante il periodo in cui l'obbligo di non concorrenza è vincolante, il preponente versa all'agente un'adeguata indennità mensile di importo pari alla provvigione mensile media calcolata sulla base della provvigione pagata negli ultimi cinque anni del contratto (o per tutta la durata del contratto se esso è stato in vigore per meno di cinque anni). Se l’agente ha disdetto il contratto a causa del comportamento colposo del preponente, entro un mese dalla disdetta, può dichiarare (mediante comunicazione scritta) che non rispetterà l'obbligo di non concorrenza. Tutte le suddette disposizioni che conferiscono diritti all'agente sono obbligatorie e non possono essere derogate a scapito dell'agente.

Si noti che secondo la legge slovena si presume sussistere un rapporto di lavoro subordinato se ne esistono gli elementi. Pertanto, l'agente non deve essere di fatto incluso nell’organizzazione di lavoro del preponente e non deve svolgere il lavoro di persona sotto l'istruzione e la supervisione del preponente, ma deve rimanere indipendente e organizzare in modo autonomo il suo lavoro, l'orario di lavoro e le procedure di lavoro. In caso contrario, si potrebbe presumere che gli elementi del rapporto di lavoro subordinato esistano tra l'agente e il preponente. Se vi sono elementi del lavoro subordinato in questi rapporti, tale persona (agente) potrebbe, a determinate condizioni, richiedere di essere riconosciuta come dipendente del preponente, il che comporterebbe, tra l'altro, obblighi di pagamento supplementari del preponente nei confronti di tale persona (differenza di retribuzione, bonus per le ferie, altri pagamenti supplementari a disposizione dei dipendenti regolari - per l'intero periodo del loro lavoro per il preponente).

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