In Slovenia, i contratti di agenzia commerciale sono disciplinati dagli articoli da 807 a 836 del Codice delle Obbligazioni (in sloveno: Obligacijski zakonik, Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 83/01 e successive modifiche, "OZ"). Tali disposizioni dell'OZ recepiscono nel diritto sloveno le disposizioni pertinenti della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti ("Direttiva UE sull’ Agenzia").
Inoltre, si applicano le disposizioni di legge che disciplinano i contratti in generale per quanto riguarda le questioni per le quali non esistono norme specifiche ai sensi delle disposizioni sull'agenzia. Un’attenzione specifica va rivolta in particolare alle disposizioni relative alle condizioni generali di contratto che si applicano anche alle relazioni tra imprese. Infatti, la legge slovena prevede norme specifiche nel caso in cui il contratto sia preparato o altrimenti proposto da una parte, oppure il contratto utilizzi contenuti stampati in anticipo da una parte, o ancora se si applicano le condizioni generali di contratto preparate da una parte contraente.
Le leggi sulla concorrenza di qualsiasi mercato interessato potrebbero applicarsi anche ai contratti di agenzia nel caso di agenti che si assumono il rischio finanziario o commerciale in relazione alle attività per le quali sono stati incaricati dai preponenti (a causa delle quali gli agenti non possono essere considerati come veri e propri agenti commerciali). La valutazione dell'applicazione delle leggi antitrust deve essere effettuata in conformità e utilizzando i criteri stabiliti dalle regole di concorrenza dell'UE (comprese le Linee Guida sulle Restrizioni Verticali (Testo rilevante ai fini del SEE) 2010/C 130/01). Nel caso in cui le condizioni per l'applicazione delle leggi antitrust siano soddisfatte, la legge slovena pertinente sarà la Legge sulla Prevenzione delle Restrizioni della Concorrenza (in sloveno: Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence, Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 36/08 e successive modifiche; "ZPOmK-1"). I divieti stabiliti dalla ZPOmK-1 sono sostanzialmente identici a quelli previsti dall'articolo 101 del TFUE. Lo stesso vale per la possibilità e le condizioni di esenzione in linea con l'articolo 101, paragrafo 3. Di conseguenza, un accordo può beneficiare dell'esenzione ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 3, del TFUE e del Regolamento di Esenzione per Categoria Verticale (Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione del 20 aprile 2010). In relazione alle restrizioni verticali, la legislazione slovena fa esplicito riferimento alla legislazione dell'UE, che si applica mutatis mutandis anche se non vi è alcuna indicazione di un effetto sugli scambi tra gli Stati membri dell'UE.