Il Contratto di Agenzia Commerciale in Israele

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Come sono regolati gli accordi di agenzia in Israele?

Fino al 2012 Israele non aveva una normativa ad hoc per i contratti di agenzia, che erano quindi disciplinati dalla legge generale sui contratti, dalla disciplina dell’arricchimento senza causa e dell’indebito e dalle leggi sugli illeciti civili.

La normativa speciale introdotta nel 2012 mirava a fornire maggiori certezze sulla natura dei contratti di agenzia e a disciplinare la cessazione del rapporto, riflettendo – seppur con differenze significative – la Direttiva 86/653/CEE. La legge del 2012, però, si è rivelata sin troppo scarna, ed ha lasciato molte questioni ancora sotto il regime delle leggi contrattuali generali, raggiungendo solo parzialmente l’obiettivo fissato dal legislatore.

A tal proposito, va sottolineato che il sistema giuridico israeliano è una sorta di combinazione tra i sistemi di civil e common law, coniugando la codificazione scritta e l’importanza delle clausole contrattuali con diversi principi improntati ad una maggiore flessibilità, come l'intenzione delle parti e la loro buona fede.

Quali sono le differenze rispetto agli altri intermediari?

Ai sensi della legge israeliana sui contratti di agenzia del 2012, un agente è un soggetto che si impegna a ricercare clienti con il fine di stipulare un contratto tra questi ultimi e il preponente, in relazione all'acquisto di beni che sono commercializzati dal preponente. Affinché un rapporto commerciale possa essere qualificato come agenzia, è necessaria la sussistenza di due ulteriori requisiti.

Il rapporto di agenzia deve (i) essere a titolo oneroso, con un riconoscimento economico da parte del preponente a favore dell’agente; (ii) autorizzare l'agente commerciale a ricercare nuovi clienti o procacciare nuovi contratti con clienti già esistenti per la vendita di beni su base continuativa, senza al contempo essere sottoposto a un rapporto di lavoro o a qualunque forma di partnership con il preponente.

I rapporti di intermediazione che non posseggono questi requisiti non saranno disciplinati contratti di agenzia e saranno regolamentati (come accadeva fino al 2012 anche per i rapporti di agenzia) legge generale sui contratti, dalla disciplina dell’arricchimento senza causa e dell’indebito e dalle leggi sugli illeciti civili. Tra questi, basti pensare ai soggetti che svolgono intermediazione per la conclusione di contratti di servizi (come noleggio o leasing): siccome la legge fa esplicito riferimento ai beni (definiti come beni mobili), non saranno considerati agenti di commercio. Oppure basti pensare a quei soggetti che – pur svolgendo consulenza nella fase negoziale degli accordi – non hanno individuato il cliente: siccome la legge richiede che l’attività venga svolta per la ricerca di nuovi clienti o di nuovi affari, parimenti non saranno considerati agenti di commercio.

Come posso nominare un agente in Israele?

Non è prevista alcuna forma specifica per la validità dei contratti di agenzia, per i quali è sufficiente il consenso effettivo delle parti e che queste abbiano il potere di agire. Un contratto di agenzia, quindi, è perfettamente valido anche se concordato solo oralmente o, ad esempio, a mezzo email.

La legge del 2012 non prevede nemmeno specifici obblighi di registrazione; tuttavia – siccome si tratta di un contratto oneroso e con conferimento di poteri – è pratica comune che il contratto venga redatto in forma scritta, assieme ad una sorta di lettera di conferimento di poteri.

Quale legge si applica ad un contratto di agenzia in Israele?

In generale le parti sono libere di sottoporre i contratti di agenzia commerciale a qualunque legge straniera.

In assenza di una scelta di legge, i tribunali israeliani normalmente applicheranno la legge israeliana.

In presenza di una scelta di legge straniera, le parti avranno l’onere di provare anche la legge straniera, che verrà però regolarmente applicata dal tribunale israeliano, a meno di conflitti con i principi fondamentali del diritto o dell'ordine pubblico israeliani.

A tal proposito, la giurisprudenza israeliana non ha ancora stabilito se le disposizioni obbligatorie (ad es: il periodo adeguato di preavviso per il recesso e l’indennità di fine rapporto) – inderogabili se non a favore dell'agente –costituiscano norme di applicazione necessaria (e che quindi prevalgono sulla normativa scelta dalle parti) o meno. È perciò consigliabile prestare particolare attenzione nella redazione del contratto al momento di redigere simili clausole.

Si segnala, inoltre, che per citare in giudizio entità straniere in Israele, la parte che agisce dovrà chiedere un’autorizzazione a notificare l’atto introduttivo all'estero, sulla base di motivazioni adeguate.

È possibile sottoporre le controversie a un giudice straniero o ad un arbitrato internazionale?

Qualsiasi controversia derivante da un rapporto di agenzia internazionale con una o più parti israeliane può essere sottoposta alla giurisdizione di un tribunale giudiziario straniero o di arbitri stranieri, dal momento che la legge israeliana non prevede alcuna specifica limitazione.

In generale, infatti, i tribunali israeliani rispettano le clausole di scelta del foro estero e le clausole compromissorie a favore di arbitrati internazionali, a meno che non esistano motivazioni estremamente rilevanti per confutare tale giurisdizione o tale clausola compromissoria.

Israele ha sottoscritto la Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali, e di conseguenza riconosce ed esegue i lodi arbitrali emessi all’estero senza particolari complessità.

Cessazione del contratto di agenzia in Israele

Secondo la legge israeliana, gli accordi di agenzia possono essere stipulati a tempo determinato o indeterminato.

Il preavviso per il recesso dai contratti a tempo indeterminato è quantificato in un mese per ogni anno di contratto, con un massimo di 6 mesi. Fanno eccezione i contratti aventi durata fino a 6 mesi, per i quali è sufficiente un preavviso di due settimane. In alternativa il preponente può recedere immediatamente, indennizzando l’agente con un importo calcolato sulla base del profitto negli ultimi 6 mesi o durante la seconda metà della durata del contratto.

Indennità di fine rapporto secondo la legge israeliana

La legge del 2012 in materia di agenzia commerciale ha introdotto un’indennità a favore dell’agente alla terminazione del contratto, da quantificare in base alla nuova clientela acquisita nel corso di rapporto e all'aumento degli affari con i clienti esistenti. L’indennità è sottoposta a 3 condizioni:

(1) Il contratto di agenzia dev’essere durato per almeno un anno

(2) l'agente commerciale è stato il “fattore efficiente” delle vendite o dell'aumento dell'attività del preponente nel territorio;

(3) il preponente continuerà a trarre benefici dalle vendite o dall’aumento dell’attività con i clienti esistenti anche dopo la terminazione del contratto di agenzia.

La legge, inoltre, esclude che il preponente debba riconoscere un indennizzo se il contratto è stato risolto a causa di una violazione dell’agente.

L'importo dell’indennità è definito dalla legge sull'agenzia come pari all'utile medio mensile per ogni anno di validità del contratto di agenzia, in ogni caso non superiore a dodici mesi.

È importante notare che la legge del 2012 ha esplicitamente escluso che l’indennità includa anche eventuali risarcimenti fondati su altri titoli, pertanto dovrebbe essere possibile cumulare l’indennità con dei risarcimenti danni. Si segnala, però, che la giurisprudenza israeliana non si è ancora espressa sul punto.

Altre particolarità del contratto di agenzia in Israele

La maggior parte delle disposizioni israeliane in materia sono inderogabili o possono essere modificate solo a favore dell'agente commerciale.

La legge israeliana fornisce quindi, accanto al principio generale della libertà contrattuale, delle linee guida piuttosto specifiche per quanto riguarda l’indennità di fine rapporto e le sue implicazioni. Tuttavia, gli stringenti requisiti per il riconoscimento del diritto all’indennità di fine rapporto assieme ad una certa ambiguità normativa possono essere sfruttati dai preponenti per aggirare la normativa esistente, a patto che la fase della terminazione del contratto venga gestita in modo molto attento e con una strategia pianificata sin dalla redazione del contratto.

Inoltre, bisogna prestare particolare attenzione anche alla quantificazione dell’indennità: l'importo da corrispondere all'agente, ove ne abbia diritto, è proporzionale al profitto medio mensile realizzato, e vi sono numerosi fattori da tenere in considerazione per definire esattamente questa base di calcolo.

In conclusione, la legge del 2012, nonostante sia la prima in Israele a contenere un corpus normativo in materia di agenzia commerciale, non definisce in dettaglio tutti i problemi che possono sorgere. L’autonomia negoziale delle parti, perciò, continua ad avere – più che in altre giurisdizioni – un ruolo assolutamente centrale.

La redazione del contratto di agenzia resta pertanto un momento fondamentale, da affrontare con un consulente specializzato e aggiornato in materia, poiché – data la relativa novità della disciplina – la giurisprudenza è in costante evoluzione, e dev’essere ancora chiamata ad esprimersi su alcuni punti nodali della normativa.

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