Common law e diritto dell'Unione europea
In Inghilterra e nel Galles, il quadro giuridico per tutti i tipi di accordi di agenzia, compresi i rapporti di agenzia commerciale, si trova nella common law. Secondo la common law, le parti hanno ampia libertà di stabilire termini e condizioni del loro rapporto, e le obbligazioni.
Prima dell'introduzione della Direttiva 86/653/CEE del Consiglio dell'Unione Europea sul coordinamento delle leggi degli Stati membri relative agli agenti commerciali indipendenti ("la Direttiva"), attuata attraverso il Regolamento sugli agenti commerciali (Direttiva del Consiglio) del 1993 ("il Regolamento"), c'era una scarsa regolamentazione dei rapporti di agenzia commerciale. Uno dei principali obiettivi della direttiva era quello di rafforzare la posizione dell'agente commerciale rispetto al preponente. Il Regolamento segue fedelmente la formulazione della direttiva.
All'interno dell'ampio quadro di common law, vi sono contratti di agenzia commerciale che sono soggetti al Regolamento e contratti di agenzia commerciale che non lo sono. Determinare se un contratto rientra o meno nell'ambito di applicazione del Regolamento è importante per identificare quali disposizioni normative potrebbero essere applicate.
AGGIORNAMENTO POST-BREXIT: La legislazione di derivazione UE, adottata sulla base del s.2(2) dello “European Community Act 1972” continuerà ad applicarsi nel diritto interno ora che il Regno Unito ha lasciato l’UE, in base al s.2 dello “European Union (Withdrawal) Act 2018 (come modificato dal s.25 dello “European Union (Withdrawal Agreement) Act 2020). Pertanto, il Regolamento continua ad applicarsi dopo il periodo transitorio cessato il 31 dicembre 2020, a meno che, e fino a quando il Parlamento del Regno Unito non decida di modificare o cancellare tale legge.
È da notare, tuttavia, che il Regno Unito non è più vincolato dalle decisioni adottate dalla Corte di Giustizia UE emesse dopo la scadenza del periodo transitorio, sebbene le corti nazionali possano considerare tali decisioni. Le decisioni della Corte di Giustizia emesse prima della scadenza rimangono efficaci, ma le corti superiori della Gran Bretagna possono non uniformarvisi.
L’applicazione del Regolamento
Il Regolamento conferisce agli "agenti commerciali", qui definiti in modo più restrittivo rispetto al common law, diritti più forti di quelli previsti dal common law.
L'ambito di applicazione del Regolamento è definito nella norma 1(2). Il Regolamento si applica ai rapporti tra gli agenti commerciali e i loro preponenti e hanno principalmente applicazione territoriale: si applica alle attività degli agenti commerciali in Inghilterra e nel Galles.
I diritti primari concessi agli agenti ai sensi del Regolamento sono i seguenti:
- diritto ad un periodo minimo di preavviso per il recesso, e
- un diritto al risarcimento o all'indennità in caso di risoluzione del rapporto.
Le parti non possono derogare per contratto alla maggior parte delle norme del Regolamento, e molte possono essere escluse solo a favore dell'agente. È consentita una certa flessibilità, in quanto la norma 1(3) consente alle parti di concordare espressamente che il contratto di agenzia sia disciplinato dalle leggi di un altro Stato membro. L'agente, tuttavia, beneficia ancora della protezione della direttiva attraverso la legislazione di attuazione nella giurisdizione di tale Stato membro. Nel caso in cui le parti si accordino per l'applicazione della legge di un paese extracomunitario al loro contratto, il Regolamento intende prevalere su tale scelta per quanto riguarda le attività svolte dall'agente all'interno della Gran Bretagna.
Il Regolamento non si applica nel caso in cui un agente venga incaricato per un territorio al di fuori dello SEE, anche nel caso in cui la legge inglese (o quella di un altro Stato membro dello SEE) disciplini il contratto di agenzia. La Common law si applicherà a tali rapporti.