Il Contratto di Agenzia Commerciale in Inghilterra

Guida pratica

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Come sono regolati i contratti di agenzia in Inghilterra?

Common law e diritto dell'Unione europea

In Inghilterra e nel Galles, il quadro giuridico per tutti i tipi di accordi di agenzia, compresi i rapporti di agenzia commerciale, si trova nella common law. Secondo la common law, le parti hanno ampia libertà di stabilire termini e condizioni del loro rapporto, e le obbligazioni.

Prima dell'introduzione della Direttiva 86/653/CEE del Consiglio dell'Unione Europea sul coordinamento delle leggi degli Stati membri relative agli agenti commerciali indipendenti ("la Direttiva"), attuata attraverso il Regolamento sugli agenti commerciali (Direttiva del Consiglio) del 1993 ("il Regolamento"), c'era una scarsa regolamentazione dei rapporti di agenzia commerciale. Uno dei principali obiettivi della direttiva era quello di rafforzare la posizione dell'agente commerciale rispetto al preponente. Il Regolamento segue fedelmente la formulazione della direttiva.

All'interno dell'ampio quadro di common law, vi sono contratti di agenzia commerciale che sono soggetti al Regolamento e contratti di agenzia commerciale che non lo sono. Determinare se un contratto rientra o meno nell'ambito di applicazione del Regolamento è importante per identificare quali disposizioni normative potrebbero essere applicate.

AGGIORNAMENTO POST-BREXIT: La legislazione di derivazione UE, adottata sulla base del s.2(2) dello “European Community Act 1972” continuerà ad applicarsi nel diritto interno ora che il Regno Unito ha lasciato l’UE, in base al s.2 dello “European Union (Withdrawal) Act 2018 (come modificato dal s.25 dello “European Union (Withdrawal Agreement) Act 2020). Pertanto, il Regolamento continua ad applicarsi dopo il periodo transitorio cessato il 31 dicembre 2020, a meno che, e fino a quando il Parlamento del Regno Unito non decida di modificare o cancellare tale legge.

È da notare, tuttavia, che il Regno Unito non è più vincolato dalle decisioni adottate dalla Corte di Giustizia UE emesse dopo la scadenza del periodo transitorio, sebbene le corti nazionali possano considerare tali decisioni. Le decisioni della Corte di Giustizia emesse prima della scadenza rimangono efficaci, ma le corti superiori della Gran Bretagna possono non uniformarvisi.

L’applicazione del Regolamento

Il Regolamento conferisce agli "agenti commerciali", qui definiti in modo più restrittivo rispetto al common law, diritti più forti di quelli previsti dal common law.

L'ambito di applicazione del Regolamento è definito nella norma 1(2). Il Regolamento si applica ai rapporti tra gli agenti commerciali e i loro preponenti e hanno principalmente applicazione territoriale: si applica alle attività degli agenti commerciali in Inghilterra e nel Galles.

I diritti primari concessi agli agenti ai sensi del Regolamento sono i seguenti:

  • diritto ad un periodo minimo di preavviso per il recesso, e
  • un diritto al risarcimento o all'indennità in caso di risoluzione del rapporto.


Le parti non possono derogare per contratto alla maggior parte delle norme del Regolamento, e molte possono essere escluse solo a favore dell'agente. È consentita una certa flessibilità, in quanto la norma 1(3) consente alle parti di concordare espressamente che il contratto di agenzia sia disciplinato dalle leggi di un altro Stato membro. L'agente, tuttavia, beneficia ancora della protezione della direttiva attraverso la legislazione di attuazione nella giurisdizione di tale Stato membro. Nel caso in cui le parti si accordino per l'applicazione della legge di un paese extracomunitario al loro contratto, il Regolamento intende prevalere su tale scelta per quanto riguarda le attività svolte dall'agente all'interno della Gran Bretagna.

Il Regolamento non si applica nel caso in cui un agente venga incaricato per un territorio al di fuori dello SEE, anche nel caso in cui la legge inglese (o quella di un altro Stato membro dello SEE) disciplini il contratto di agenzia. La Common law si applicherà a tali rapporti.

Quali sono le differenze rispetto agli altri intermediari commerciali?

Definizione di agente commerciale

Il common law inglese definisce in generale "agente" qualsiasi persona che agisce per conto di un'altra persona, ovvero il mandante.

La norma 2.(1) del Regolamento definisce più restrittivamente un "agente commerciale" come un intermediario che soddisfa i seguenti elementi:

  • deve necessariamente essere un lavoratore autonomo
  • deve avere il potere continuativo di negoziare
  • il potere di negoziare deve riferirsi alla vendita o all'acquisto di beni
  • l'agente deve agire per conto di un'altra persona.


Il Regolamento si applica quindi sia agli agenti limitati (con facoltà di negoziare) sia agli agenti di common law a pieno titolo (con facoltà di negoziare e concludere contratti di vendita o di acquisto di beni). La definizione non include la vendita o l'acquisto di servizi e la giurisprudenza indica che i mandanti non resi noti non possono rientrare nel Regolamento.

Esclusioni ai sensi del Regolamento

Anche se possono rientrare nella definizione di agente commerciale, il Regolamento non si applica ai seguenti agenti commerciali:

  • agenti non remunerati
  • agenti che negoziano sui mercati delle materie prime
  • agenti della Corona per i Governi e le Amministrazioni d'Oltremare ai sensi del Crown Agents Act 1979.


Inoltre, anche quanto segue esula dall'ambito di applicazione del Regolamento:

  • il rapporto tra datore di lavoro e dipendente
  • intermediari che negoziano la fornitura di servizi
  • agenti che trattano beni che sono solo secondari rispetto alla fornitura di servizi
  • agenti con potere che si estende solo ad una operazione, o a un numero specifico di operazioni
  • accordi commerciali, comunque descritti, che equivalgono in sostanza a un rapporto di distribuzione.


Distributori

Un distributore è in sostanza un rivenditore. In base ad un contratto di distribuzione, il fornitore/produttore vende i propri prodotti al distributore che poi li rivende ai propri clienti a proprio nome. Il distributore in questa situazione stipula contratti con il fornitore e poi con il cliente. Il distributore non è un agente del fornitore/produttore nel senso del common law, in quanto acquista e vende per proprio conto. È possibile, tuttavia, avere un contratto di distribuzione combinato con un contratto di agenzia.

I distributori, non rientrano nella definizione di agente "commerciale" e sono di conseguenza al di fuori dell'ambito di applicazione del Regolamento.

Agenti di introduzione

Gli agenti di introduzione sono un tipo di rappresentante limitato responsabile della ricerca di acquirenti per i beni e i servizi del preponente. Gli agenti introduttivi possono anche essere definiti come agenti di marketing o agenti di ricerca.

L'agente introduttivo non è autorizzato a stipulare contratti per conto del preponente. Anche se non è un agente di common law, si applicano molti dei diritti e dei doveri di common law applicabili ai contratti di agenzia di common law. Nella misura in cui siano soddisfatti i requisiti del Regolamento alla norma 2(1), anche l'agente introduttivo beneficerà della tutela del Regolamento.

Agenti immobiliari

Gli agenti immobiliari agiscono per conto dei committenti nella vendita e nell'acquisto di terreni. Essi non rientrano nel campo di applicazione del Regolamento in quanto non trattano merci. Tuttavia, sono soggetti ai doveri dell’agente di common law e sono anche disciplinati dalla Legge sugli Agenti Immobiliari del 1979, che non rientra nel campo di applicazione di questo articolo.

Agenti “Del credere”

Un agente “del credere” garantisce al suo preponente il pagamento del prezzo dei beni o dei servizi venduti. Questo tipo di agenti non è frequente nelle moderne situazioni commerciali a causa della disponibilità di accordi alternativi di protezione del credito.

Agenti mercantili

Un agente mercantile è un agente che ha il potere di vendere merci, o di spedire merci a scopo di vendita, o di acquistare merci, o di raccogliere fondi su garanzia di merci. Questo tipo di agenzia è disciplinata dal Factors Act 1889.

Come posso nominare un agente in Inghilterra?

Non vi sono requisiti formali per i contratti di agenzia commerciale secondo il common law inglese, pertanto tali contratti possono essere stipulati oralmente o per iscritto.
Nemmeno il Regolamento impone requisiti di forma per questo tipo di contratti. Tuttavia sia l'agente che il preponente hanno diritto a ricevere dall'altro un documento firmato che riporta le clausole del contratto su richiesta ai sensi della norma 13 del Regolamento.


Come sono regolati i diritti di esclusività dell'agente in Inghilterra?

I preponenti possono incaricare agenti su base esclusiva o non esclusiva. Ma va considerato che, in common law, i contratti che pongono restrizioni agli scambi sono prima facie inefficaci. Tuttavia, possono considerarsi validi laddove venga dimostrato che la restrizione è ragionevole per la tutela di un interesse commerciale legittimo e non contrasta con il pubblico interesse.

La maggior parte delle clausole che conferiscono l’esclusiva per l’intera durata del contratto saranno probabilmente ritenute valide, tuttavia si consiglia una attenta redazione delle clausole di esclusiva: Esso Petroleum Co Ltd v Harper’s Garage (Stourport) Ltd [1968] AC 269.

Vi è una distinzione fra “sole agent” ed “exclusive agent”. In una “exclusive agency”, solo l’agente può vendere nel proprio territorio, mentre in base ad una “sole agency” il preponente può continuare a vendere o a sollecitare ordini direttamente presso i clienti situati nell’area dell’agente. Il livello di esclusiva dovrebbe essere definito con chiarezza nel contratto di agenzia, ad esempio stabilendo se al preponente sia consentito effettuare vendite online nel territorio dell’agente, ed a quali condizioni.

A quali condizioni l’agente può essere vincolato da un patto di non concorrenza nel corso della durata del contratto di agenzia e dopo la sua cessazione?

La facoltà del preponente di imporre all’agente obblighi di non concorrenza è limitata dal Regolamento e dal common law (vedi sopra).

In base alla norma 20(1) del Regolamento, tale clausola è valida solo se pattuita per iscritto, si riferisca al territorio o al gruppo di clienti assegnati all’agente, e riguardi la stessa tipologia di beni contemplati dal contratto di agenzia.

In base alla norma 20(2) del Regolamento, un patto di non concorrenza non può essere valido per più di due anni dalla cessazione o risoluzione del contratto di agenzia.

È possibile che un accordo di agenzia internazionale sia regolato da una legge straniera?

Nei contratti di agenzia transfrontalieri le parti possono concordare che qualsiasi azione o controversia derivante dal contratto sarà disciplinata dalla legge di una particolare giurisdizione. Tuttavia, qualora lo facciano, le norme del Regolamento sono complesse. La posizione può essere descritta in modo generale come segue, ma andrebbe richiesto un parere specifico.

La norma 1(3)(a) del Regolamento obbliga un tribunale di uno Stato membro ad applicare la legge di un altro Stato membro qualora le parti abbiano espressamente convenuto che il contratto di agenzia sia disciplinato dalle leggi di un altro Stato membro – e che pertanto non si applichi il Regolamento inglese – anche se le attività dell’agente sono rese in Inghilterra ed in Galles.

La norma 1(3)(b) del Regolamento prevede che il tribunale debba applicare il Regolamento inglese quando (1) le parti hanno concordato che il contratto di agenzia debba essere disciplinato dalla legge dell'Inghilterra e del Galles e (2) la legge di un altro stato membro corrispondente al Regolamento inglese (del luogo dove l’attività dell’agente viene svolta) consente alle parti di concordare che il contratto di agenzia debba essere disciplinato dal diritto di un diverso stato membro.

L'inclusione di una clausola di legge applicabile chiarisce quale diritto sostanziale sarà applicato per identificare e interpretare i diritti e gli obblighi che spettano alle parti dell'accordo. Si applica il regolamento di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali CE n. 593/2008 ("Roma I"), che sottolinea il principio dell'autonomia delle parti (articolo 3, paragrafo 1), per determinare quale legge si applica al contratto.

Vi sono limitazioni alla portata di una clausola di legge applicabile. Ad esempio, essa può non essere accettata dai tribunali in caso di obiezioni di ordine pubblico; se la scelta è stata fatta appositamente per evitare una disposizione imperativa di diritto interno; e se il diritto straniero non ha alcun legame con le parti o con la transazione (articoli 9 e 21 del Roma I). AGGIORNAMENTO POST-BREXIT: Le regole sostanziali della Convenzione di Roma continuano ad applicarsi nel Regno Unito post-Brexit, salve le modifiche apportate dal “Law Applicable to Contractual Obligations and Non-Contractual Obligation (Amendment etc) (UK Exit) Regulations 2019”. Pertanto, ci si aspetta che le corti del Regno Unito continuino a considerare valide le clausole di legge applicabile con cui venga scelta la legge dell’Inghilterra e del Galles.

Perciò, anche dopo la Brexit, le corti dell’Inghilterra e del Galles applicheranno il Regolamento laddove vi sia una clausola che stabilisca quale legge applicabile quella dell’Inghilterra e del Galles, sempre che ciò sia possibile secondo la legge dello stato membro delle parti contraenti. Se viene scelta una legge diversa, le corti inglesi e gallesi applicheranno tale legge in conformità a Roma I.

È possibile sottoporre eventuali controversie derivanti da un contratto di agenzia internazionale a una giurisdizione straniera o ad arbitri stranieri?

Le parti possono decidere di sottoporre le controversie derivanti da un contratto di agenzia internazionale a un particolare tribunale statale attraverso l'inclusione di una clausola di giurisdizione all’interno del contratto. Questa è nota come scelta del "foro" per la risoluzione della controversia.

Una clausola di competenza giurisdizionale consente alle parti di decidere quale sia il foro competente a conoscere delle controversie derivanti dal contratto.

AGGIORNAMENTO POST-BREXIT: La principale legislazione EU sulla giurisdizione e sull’esecuzione delle sentenze – vale a dire il Regolamento EU Bruxelles (Rifusione) N. 1215/2012 e la Convenzione di Lugano del 2007 – non si applica più alle cause iniziate nel Regno Unito a partire dal 1° gennaio 2021. Il Regno Unito ha aderito alla Convenzione dell’Aja del 2005 sugli accordi di scelta della legge (la “Convenzione dell’Aja”) a partire dal 1° gennaio 2021, mantenendo alcune, ma non tutte le relazioni precedenti fra UE e Regno Unito. Il Regno Unito ha presentato richiesta di adesione alla Convenzione di Lugano del 2007, ma è necessaria l’approvazione unanime degli Stati contraenti (inclusa l’Unione Europea) affinché venga ammesso.

La Convenzione dell’Aja non si applica alle clausole non esclusive e non disciplina il riconoscimento e l’esecuzione di provvedimenti di tutela provvisoria. Inoltre è alquanto incerto se i Paesi membri UE considereranno il Regno Unito quale parte contraente nel periodo fra il 1° ottobre 2015 (quando l’UE ha aderito) ed il 1° gennaio 2021, sebbene la legislazione del Regno Unito preveda che la Convenzione si applicherà alle giurisdizioni esclusive concordare in tale periodo.

Data l’incertezza, si consiglia di formulare clausole scritte esplicite che specifichino se la giurisdizione scelta è esclusiva. Le parti che abbiano stipulato contratti contenenti clausole di foro esclusivo fra ottobre 2015 ed il 31 dicembre 2020 potrebbero considerare di riformulare la clausola per eliminare ogni dubbio.

Le parti possono anche decidere di sottoporre una controversia ad arbitrato, sia attraverso un accordo di arbitrato come parte del contratto di agenzia, sia attraverso un accordo successivo tra le parti (noto come accordo di sottomissione). L'arbitrato deve specificare la "sede" dell'arbitrato: cioè il paese il cui diritto arbitrale disciplinerà il processo arbitrale. I tribunali statali trattano gli accordi arbitrali in modo diverso dalle clausole sulla giurisdizione (trattate qui di seguito). Se le parti scelgono l'arbitrato, può essere fatta qualsiasi scelta di legge, in quanto gli arbitri possono essere scelti da qualsiasi sistema giuridico.

Gli arbitrati con sede a Londra continuano ad essere efficaci in base alla Convenzione di New York dopo la Brexit.

Risoluzione del contratto di agenzia

Al di fuori del Regolamento non esistono disposizioni di legge specifiche per i rapporti di agenzia commerciale. Il rapporto tra preponente e agente sarà disciplinato dalle disposizioni del loro contratto di agenzia commerciale. I contratti di agenzia secondo la legge inglese possono avere una durata limitata o illimitata.

Periodo fisso: Se il periodo è limitato, secondo il common law inglese il contratto cessa automaticamente alla data di scadenza indicata. Ma in pratica, è relativamente normale che le parti continuino ad agire in base al loro accordo di agenzia oltre la data di scadenza. Per questo motivo, è comune che i contratti di agenzia commerciale a tempo determinato contengano disposizioni per la risoluzione con preavviso quando il contratto di agenzia è in vigore. Quando il contratto è continuato oltre il termine stabilito, il Regolamento lo considera a tempo indeterminato.

Contratti a tempo indeterminato: Secondo il common law inglese, i contratti di agenzia tenderanno ad essere stipulati a tempo indeterminato o come contratto a tempo determinato che è continuato. Tali accordi possono essere risolti con preavviso in conformità con le clausole di risoluzione del contratto di agenzia.

Il Regolamento prescrive alla norma 15, paragrafo 2, termini minimi di preavviso per i contratti a tempo indeterminato che rientrano nel loro campo di applicazione. Le parti possono concordare termini di preavviso più lunghi, ma non possono risultare in un preavviso più breve per il preponente che per l'agente. Se il contratto è stato stipulato per un periodo di tempo determinato ma è proseguito, l’intera durata del contratto deve essere considerata nel calcolo del termine di preavviso.

I contratti di agenzia a tempo indeterminato che non rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento possono essere risolti con un ragionevole preavviso (Winter Garden Theatre (London) Ltd contro Millenium Products Ltd [1948] AC 173), laddove il significato di “periodo di tempo ragionevole” dipende delle circostanze particolari al momento in cui il preavviso viene notificato (Martin-Baker Aircraft Co contro Canadian Flight Equipment [1955] 2 QB 556). Questo potrebbe essere più generoso rispetto ai termini previsti dal Regolamento. Fattori quali la durata del contratto, il livello di investimento dell'agente, i patti restrittivi, le clausole di non concorrenza e la percentuale di fatturato dell'agente sono tutte questioni che il tribunale potrebbe prendere in considerazione.

La normativa del Regno Unito prevede che, laddove il contratto di agenzia non preveda diversamente, tutti gli avvisi debbano essere notificati secondo determinate procedure stabilite dal Regolamento alla norma 22. Di conseguenza, il preavviso deve essere comunicato per iscritto.

Risoluzione in caso di violazione

Sia i contratti di agenzia a tempo determinato che quelli a tempo indeterminato possono essere risolti immediatamente se l'altra parte commette una fondamentale violazione del contratto (ad esempio, una violazione di tale gravità che il contratto può essere risolto dalla parte non inadempiente, senza avviare una causa). Il Regolamento consente la risoluzione immediata nel caso in cui una parte non adempia in tutto o in parte agli obblighi previsti dal contratto o in circostanze eccezionali, fra le quali i tribunali inglesi hanno ritenuto includere una violazione fondamentale del contratto: Crane v Sky in Home Ltd [2007] 2 All ER 599.

Se la parte che pone fine al contratto non riesce a fornire un motivo per la risoluzione senza preavviso, tuttavia, la presunta risoluzione sarà una violazione del contratto per la quale l'altra parte potrebbe avere diritto al risarcimento dei danni o altri rimedi: Decro-Wall contro Practitioners in Marketing Ltd [1971] WLR 361.

Inattività come “giusta causa” di risoluzione?

Sebbene ciò sia stato preso in considerazione dalle corti, non vi è autorevole giurisprudenza in Inghilterra e nel Galles che abbia deciso se il mancato raggiungimento di obiettivi di vendita specifici consenta al preponente di risolvere il contratto per grave inadempienza.

La “High Court” ha stabilito che il fissare obiettivi di vendita irrealistici non può essere posto alla base di una risoluzione del contratto da parte del preponente. Il tentativo di risolvere sulla base di un obiettivo irragionevole potrebbe esporre il preponente ad un’azione legale in base al Regolamento.

Cessazione del rapporto

Poiché il risarcimento per gli agenti commerciali in base al common law inglese è semplicemente una questione di azione per danni contrattuali, la questione se il Regolamento si applichi al contratto di agenzia commerciale è più significativa in questa giurisdizione di quanto non lo sia in molti Stati membri.

Risarcimento e indennità ai sensi del Regolamento

Il Regolamento ha introdotto il diritto dell'agente di essere indennizzato o risarcito per i danni al momento della risoluzione del contratto di agenzia commerciale. A differenza di alcuni Stati membri, il Regno Unito ha attuato entrambe le alternative, consentendo alle parti di decidere. In mancanza di un accordo, l'agente avrà diritto al risarcimento piuttosto che all’indennità.

Di solito, il risarcimento sarà più generoso per l'agente rispetto all’indennità. Il diritto all'indennità o al risarcimento è un diritto "in assenza di colpa". Esso spetta quando il contratto era a tempo determinato ed è cessato e quando il preponente ha receduto da un contratto a tempo indeterminato in conformità con le disposizioni sul preavviso (tuttavia non quando un contratto a tempo determinato è scaduto ma è stato rinnovato). Spetta inoltre, in base al Regolamento, quando l'agente va in pensione o la sua morte pone fine al contratto. L'agente deve tuttavia notificare al preponente il suo diritto entro il termine legale di un anno dalla risoluzione del contratto. Le parti non possono contrattualmente escludere il diritto all'indennità o al risarcimento del danno dell'agente prima della scadenza del contratto.

Indennità: Se il contratto di agenzia commerciale prevede che l'agente sia indennizzato, l'agente avrà diritto a un'indennità ai sensi della norma 17(3) del Regolamento, destinata a riflettere l’avviamento dell'agente nell'attività. L'indennità sarà concessa se e nella misura in cui:

  • l'agente ha portato al preponente nuovi clienti o ha aumentato significativamente il volume di affari con i clienti esistenti e il preponente continua a trarre notevoli benefici dall'attività con tali clienti; e
  • l'indennità è equa tenuto conto di tutte le circostanze e, in particolare, della provvigione persa dall'agente commerciale sull'attività svolta con tali clienti.


Una volta che il preponente ha dato il preavviso contrattuale per la risoluzione di un'agenzia commerciale, non può trattenere l’indennità se successivamente scopre una violazione del contratto da parte dell'agente durante il periodo di preavviso che avrebbe legittimato il preponente di trattenere l’indennità: Volvo Car Germany Gmbh contro Autohof Weidensdorf GmbH, causa C-203/09. I tribunali inglesi devono ancora valutare se ciò valga anche per i casi in cui è dovuto il risarcimento dei danni.

Risarcimento: Se il contratto di agenzia commerciale non prevede espressamente che l'agente sia indennizzato al momento della risoluzione, il Regolamento agli articoli da 17(6) a 17(8) prevede che l'agente abbia diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito della risoluzione. Il danno si ritiene verificato nel caso in cui:

  • l'agente commerciale è stato privato della provvigione che il contratto di agenzia gli avrebbe procurato, pur avendo fornito al preponente notevoli vantaggi connessi; e/o
  • l'agente commerciale non è stato in grado di ammortizzare i costi e le spese sostenute per l'esecuzione del contratto su richiesta del preponente.


I tribunali inglesi hanno preso in considerazione l'approccio alla valutazione del risarcimento nella causa Lonsdale contro Howard & Hallam [2007] UKHL 32, e hanno confermato che il danno doveva consistere nella perdita del valore del rapporto di agenzia, essendo questo il flusso di reddito futuro che tale rapporto avrebbe generato. Le parti devono considerare quanto un ipotetico acquirente potrebbe ragionevolmente essere disposto a pagare per l'agenzia alla data di cessazione - un approccio che tenderà a richiedere una perizia come mezzo di prova in caso di controversia.

È stabilito dalla legge inglese che un agente può comunque richiedere il risarcimento dei danni in base al common law anche se ha ricevuto un indennizzo o un risarcimento ai sensi del Regolamento: McQuillan & Anr v McCormick & Ors [2010] EWHC 1112. È molto probabile che ciò si verifichi laddove il preponente non abbia rispettato le disposizioni sul preavviso previste dal Regolamento.

Il regolamento all’art.18 prevede dei motivi limitati in base ai quali un agente può perdere il diritto all'indennità o al pagamento di un risarcimento.

Contratti non rientranti nel Regolamento

Se l'agenzia non rientra nell'ambito di applicazione del Regolamento, le alternative di indennizzo o risarcimento non si applicano e l'agente chiederà il risarcimento dei danni per violazione del contratto.

La posizione secondo il common law inglese è molto meno vantaggiosa per l'agente commerciale rispetto a quella prevista dal Regolamento. A meno che non sia stato concordato un diritto al risarcimento contrattuale tra l'agente e il preponente, l'agente non avrà alcun diritto ad essere risarcito per qualsiasi perdita di reddito o perdita della sua base di clienti o dell'avviamento a causa della risoluzione del contratto di agenzia commerciale.

Altre particolarità

Ci sono una serie di aspetti specifici della giurisdizione e del diritto dell'Inghilterra e del Galles, anche in relazione a questioni di diritto della concorrenza che potrebbero sorgere, e vale la pena di chiedere una consulenza legale prima di nominare un agente commerciale nel paese.

Vale la pena di notare che il Bribery Act 2010 si applica quando una delle parti ha uno stretto legame con il Regno Unito.

Inoltre, il Regno Unito ha anche introdotto una legislazione per affrontare la schiavitù e la tratta di esseri umani nell'ambito del Modern Slavery Act 2015. Le parti saranno automaticamente soggette alle leggi anti-schiavitù della giurisdizione, se svolgono l’attività d’affari in forma societaria o associativa nel Regno Unito, ma potrebbero voler includere adeguate clausole di risoluzione in caso di violazione per tutelarsi e dimostrare di avere profuso ragionevoli sforzi per ridurre il rischio di schiavitù moderna nella catena di fornitura.

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