I produttori ed esportatori stranieri di vino devono aver registrato i loro prodotti presso il Ministero dell’Agricoltura.
Il vino deve avere l’attestato di origine ed il bollettino di analisi (il “COCA”). L’attestato deve, inoltre, recare firma e timbro di un organismo ufficiale del paese nel quale il vino è prodotto, mentre il bollettino deve essere inserito e certificato nella base di dati del ministero dell’Agricoltura ed esaminato da un laboratorio d’analisi.
All’arrivo in Brasile, bisogna, poi, fornire una controprova per il confronto con i dati forniti alla COCA, per confermare che il vino sia arrivato nelle stesse condizioni nelle quali è partito, e, in caso di divergenze tra le condizioni di partenza e arrivo, potrebbe essere necessario ri-etichettare i prodotti. Il ministero dell’Agricoltura, quindi, rilascerà un Certificato d’Ispezione (CI) con il quale autorizza l’importatore alla vendita di vino nel territorio brasiliano.
Per l’invecchiamento, la tipicità o l’indicazione geografica, è necessario fornire i relativi attestati.
Non è, invece, consentita l’importazione di bottiglie con volume superiore a 5 litri.
Per quanto riguarda le importazioni con volume complessivo fino a 12 litri, vi è l’esenzione dalla richiesta di autorizzazione al Ministero dell’agricoltura; tuttavia, se l’importazione è a fini di esibizioni, promozioni commerciali, degustazioni e competizioni l’autorizzazione sarà necessaria, ma potrà essere rilasciata senza l’attestato di origine ed il bollettino d’analisi.
Affinché l’iter proceda il più speditamente possibile, si raccomanda di verificare i requisiti anche con l’importatore, evitando, così, ritardi. É bene ricordare che eventuali incongruenze porteranno ad un possibile blocco del carico da parte della dogana, e, nonostante sarà l’importatore a sopportarne i costi, il vino, se non ben immagazzinato, potrà essere esposto a fattori (eccessiva luce e/o calore) che ne comprometterebbero la qualità.