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Il Recupero del Credito all’estero: come funziona?
25 Giugno 2020
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Riassunto – con il costante aumento del commercio internazionale il recupero del credito all’estero è un’esigenza sempre più frequente per l’impresa italiana. Spesso però recuperare un credito internazionale si rivela difficile e molto costoso e le possibilità di successo dell’azione molto limitate. Vediamo quali sono le principali problematiche, come agire in modo informato e sicuro e quali sono le soluzioni più efficaci per gestire al meglio i rapporti commerciali internazionali e recuperare un credito all’estero.
Di cosa parlerò in questo post
- Gli ostacoli per recuperare un credito all’estero
- L’importanza di un contratto scritto (e fatto bene)
- Le condizioni generali di vendita all’estero
- La clausola di scelta del foro (giudice) e la legge applicabile
- La lettera di diffida di uno studio legale internazionale
- L’azione legale per il recupero del credito all’estero
- Perché è costoso e complicato lavorare con uno studio legale internazionale
- Come possiamo aiutarti
Recupero del credito all’estero: i principali ostacoli
Partiamo dalla definizione: un credito è estero o internazionale quando il debitore ha sede (o risiede, nel caso di una persona fisica) in un paese straniero.
I principali problemi legati al recupero del credito internazionale sono i seguenti:
- Difficoltà di provare il credito
- Contratti mancanti o incompleti
- Difficoltà di comunicazione con il debitore
- Difficile reperimento di informazioni commerciali e finanziarie aggiornate sul debitore
- Individuazione del giudice competente per un’eventuale azione legale
- Individuazione dalla legge applicabile al contratto tra le parti (italiana o straniera?)
- Reperimento di uno studio legale che offra il servizio di recupero del credito all’estero
- Alti costi e spese legali per l’azione legale
- Tempi lunghi e procedimenti complessi per le azioni legali internazionali
- Scarsi risultati nell’esecuzione della sentenza o del decreto ingiuntivo sugli asset del debitore all’estero
Partiamo da qualche consiglio per gestire al meglio i rapporti commerciali internazionali e limitare i problemi più frequenti, per vedere poi come si può procedere a recuperare un credito insoluto all’estero.
Commercio internazionale: perché è importante un contratto scritto (e fatto bene)
Nella maggior parte dei casi i crediti insoluti all’estero originano da contratti di vendita a favore di un compratore straniero.
Il principale problema è dato dal fatto che l’imprenditore opera spesso senza un contratto scritto, sulla sola base dei documenti commerciali (ordini, conferme d’ordine, fatture, documenti di trasporto) e di scambio di corrispondenza via email.
In questo modo le parti non stabiliscono in modo espresso e chiaro le regole applicabili al rapporto commerciale: in particolare, non viene concordato quale Giudice sia competente per iniziare un’azione legale per il recupero del credito, quale legge si applica, il tasso degli interessi o eventuali penali per il ritardo, i termini per la denuncia dei vizi del prodotto, eventuali accordi tra le parti su modifiche del prezzo, sconti, dilazioni per il pagamento.
Se l’impresa utilizza le condizioni generali di vendita, alcuni dei patti possono essere previsti in questo documento, che non sempre, però, è utilizzato in modo corretto.
Le Condizioni Generali di vendita all’estero: un’arma a doppio taglio
Se il venditore si è dotato di condizioni generali di vendita solitamente queste disciplinano i patti principali del contratto, compresa l’indicazione del giudice competente per eventuali azioni legali e della legge applicabile al contratto.
Perché le condizioni generali siano effettivamente utili, tuttavia, occorre verificare quali siano le modalità del loro utilizzo e il contenuto.
In primo luogo, affinché le condizioni generali di vendita siano applicabili esse devono essere allegate all’accordo o richiamate nel contratto ed accettate dal compratore espressamente (con firma o dichiarazione di presa visione e accettazione) o tacitamente (ad esempio, confermando un ordine commerciale che richiama l’applicabilità delle condizioni generali del venditore).
Se le condizioni generali di vendita sono semplicemente allegate alla fattura o previste sul sito web aziendale questo può non essere sufficiente per la loro validità.
Quanto al contenuto: un errore frequente è quello di utilizzare lo stesso modello di condizioni generali di vendita per i contratti di vendita internazionale dell’impresa in tutto il mondo (tipicamente la semplice traduzione in inglese delle condizioni generali di vendita usate in Italia).
In alcuni casi, però, prevedere la giurisdizione di un giudice italiano (ad es. il Tribunale di Milano) e l’applicazione della legge italiana è una scelta utile ed efficace, in altri casi ciò può rivelarsi controproducente.
E’ consigliabile utilizzare le condizioni generali di vendita in modo consapevole e dotarsi di diversi modelli messi a punto specificamente per i vari mercati in cui opera l’impresa: ciò è importante, in particolare, per la clausola di scelta della giurisdizione e della legge applicabile.
La clausola di scelta del foro (giudice) e la legge applicabile
L’indicazione nel contratto o nelle condizioni generali di vendita di quale sia il Giudice al quale rivolgersi per eventuali contenziosi e quale legge si applichi al contratto con una controparte straniera è una scelta da prendere in modo consapevole e informato.
Spesso l’impresa italiana prevede in tutti i propri contratti internazionali la giurisdizione e la legge italiana.
Non sempre però è una buona scelta.
Ciò può essere opportuno e conveniente nel caso di rapporti commerciali all’interno dell’Unione Europea, dove le sentenze commerciali sono riconosciute in modo automatico e quindi l’esecuzione di un decreto ingiuntivo o di una sentenza italiana non comporta complicazioni procedurali o costi aggiuntivi sostanziali.
Se il debitore ha sede fuori dalla UE, al contrario, iniziare una causa per il recupero del credito in Italia può rivelarsi controproducente, perché la sentenza italiana dovrà poi essere riconosciuta nell’ordinamento straniero e ciò richiede solitamente tempi lunghi e procedimenti complicati e costosi.
In altri casi, infine, la scelta migliore può essere quella di un arbitrato e non del giudice statale: se lo stato in cui ha sede il debitore è membro della New York Arbitration Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards dal 1958 ciò consente un agevole riconoscimento ed esecuzione del lodo arbitrale straniero, cosa che in certi paesi è molto complicata per una sentenza straniera.
Per fare un esempio pratico: nel caso di una vendita a favore di un compratore con sede in Cina, è consigliabile valutare l’applicazione della legge cinese e di un arbitrato presso la CIETAC, al fine di ottenere un titolo esecutivo direttamente applicabile nei confronti del debitore cinese, mentre una clausola di giurisdizione italiana non sarebbe efficace. Per chi fosse interessato ad approfondire questo argomento rimando a questo post).
Abbiamo condiviso, rapidamente, qualche consiglio per la gestione dei rapporti commerciali internazionali, vediamo ora che fare se la controparte straniera si rende inadempiente al contratto ed è necessario recuperare un credito all’estero.
Come recuperare il credito all’estero: lettera di diffida di uno studio legale
Il primo passo per recuperare un credito all’estero è in genere l’invio di una lettera di diffida al pagamento da parte di uno studio legale.
L’efficacia di questo strumento varia caso per caso, ma in generale possiamo dire che le possibilità che il debitore paghi dopo il ricevimento di una lettera di diffida sono legate alla minaccia di un’azione legale in caso di mancato saldo del debito entro il termine intimato nella lettera.
Il debitore, infatti, ha interesse a provvedere al pagamento del debito per evitare l’inizio di una causa che comporterebbe un sostanziale aumento dei costi e la probabile condanna al pagamento delle spese legali.
Quanto più la minaccia di azione legale è credibile e concreta, maggiori sono le possibilità che il debitore provveda al pagamento dopo aver ricevuto la lettera dell’avvocato incaricato dal creditore.
Solitamente è più efficace l’invio di una lettera di diffida da parte di un legale del paese in cui ha sede il debitore, in inglese o con testo a fronte inglese / lingua del paese del debitore (ad esempio cinese).
L’incarico ad un avvocato del paese del debitore, infatti, viene percepito come un primo passo concreto dell’azione di recupero del credito ed è un segnale più forte rispetto ad una lettera spedita da un legale straniero.
Inoltre, la presenza di un avvocato locale consente al debitore di prendere contatto più agevolmente con il legale per concordare i termini del pagamento o eventualmente un piano di rientro rateale.
In caso di esito infruttuoso della lettera di diffida è necessario valutare se procedere ad un’azione legale per il recupero del credito all’estero.
L’azione legale per il recupero del credito all’estero
I possibili scenari sono molti e molto diversi tra loro, a seconda del tipo di contratto dal quale origina il credito, dell’ammontare del credito, del giudice competente e dei paesi in cui hanno sede i debitori: vediamo i principali.
Nel caso in cui ci si possa rivolgere al Giudice italiano il procedimento è simile a quello per un credito domestico: a seconda dei casi sarà possibile proporre un ricorso per decreto ingiuntivo (se il credito è certo, liquido ed esigibile e provato per documenti) o iniziare una causa ordinaria di merito per ottenere l’accertamento del credito e la condanna del debitore al pagamento della somma dovuta.
Una volta ottenuto il titolo esecutivo (decreto ingiuntivo non opposto nei termini, o sentenza al termine della causa), a seconda di dove ha sede il debitore sarà possibile chiedere l’esecuzione diretta (all’interno dell’Unione Europea) oppure il riconoscimento della sentenza e la dichiarazione di esecutività nello stato straniero (nel caso il titolo debba essere eseguito fuori dallo spazio giuridico europeo) e procedere poi, in caso di mancato pagamento, all’esecuzione forzata.
Nel caso in cui ci si rivolga ad un Giudice straniero, sarà necessario verificare come conferire l’incarico ad un avvocato locale, cosa è necessario per provare il credito, quale sia la procedura legale più efficace, etc.
Lo scenario è certamente più complesso rispetto ad un’azione legale in Italia (e successiva esecuzione all’estero) ma ha il vantaggio di consentire l’ottenimento di un titolo giudiziario direttamente applicabile nel paese straniero in cui ha sede il debitore, con risparmio dei costi, burocrazia e lungaggini che sarebbero necessari per il riconoscimento di un titolo italiano nel paese in cui ha sede il debitore.
Come funziona, in pratica, Il processo di recupero del credito in un paese straniero?
Abbiamo predisposto una Guida pratica che illustra le principali caratteristiche del procedimento di recupero del credito all’estero in diversi paesi stranieri, con consigli pratici di legali specializzati.
Per saperne di più accedi alla Guida (in lingua inglese) qui.
Perché è difficile lavorare con uno studio legale all’estero?
Il primo problema è quello di riuscire ad individuare uno studio legale che possa assistere in modo diligente e professionale l’impresa italiana nel paese in cui ha sede il debitore.
L’imprenditore in genere ricerca il legale all’estero tramite raccomandazioni di colleghi o conoscenti o associazioni, o tramite google o linkedin: ciò non offre alcuna garanzia di trovare un professionista in grado di poter gestire l’incarico in modo tempestivo e soddisfacente, per diverse ragioni: le principali sono la difficoltà di comunicazione, differenze culturali, poca esperienza nella gestione di clienti stranieri, organizzazione inefficiente del lavoro alla distanza.
La seconda criticità è rappresentata dai costi degli studi legali stranieri, molto spesso ben più alti di quelli medi italiani, tanto che può essere antieconomico procedere ad una lettera di diffida se il credito da recuperare è inferiore a € 5.000,00, mentre il costo di un’azione legale rischia di essere antieconomico per crediti di ammontare inferiore a € 15.000,00.
Il terzo fattore problematico è dato dalla gestione dell’azione legale all’estero, specie in caso di contestazione del credito da parte del debitore, che può rivelarsi più lunga e complicata del previsto e molto più onerosa di quanto inizialmente preventivato, specie se l’incarico affidato al legale prevede un compenso a tariffa oraria.
Come possiamo aiutarti
Legalmondo offre la possibilità di agire per il recupero del credito in oltre 60 paesi del mondo, con un unico punto di riferimento in Italia per la gestione di tutte le attività necessarie.
Vai alla pagina Recupero del Credito all’estero
Come evitare che il debitore si liberi dei propri beni per evitare un’esecuzione forzata? In Svizzera un creditore può farlo con un sequestro conservativo, a due condizioni: in primo luogo, il debitore non deve essere residente o avere un domicilio in Svizzera; in secondo luogo, il creditore deve essere in possesso di una sentenza o un lodo arbitrale favorevole.
Nonostante la pressione crescente degli altri stati, la Svizzera continua a ricoprire un ruolo dominante nel panorama finanziario. Per questo motivo la giurisdizione svizzera è molto importante per i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che desiderano eseguire i propri crediti nei confronti di debitori che detengono conti correnti bancari o altri beni in Svizzera. Sebbene nella pratica il sequestro conservativo venga effettuato principalmente su conti bancari, è possibile utilizzare lo stesso strumento anche per aggredire, con il medesimo effetto, altri beni, come ad esempio patrimoni immobiliari, opere d’arte o beni di terzi creditori nei confronti del debitore.
In questo post (in lingua inglese) sul blog di Legalmondo è stato trattato il nuovo regolamento europeo 655/2014 entrato in vigore nel gennaio 2017 (non applicabile in Svizzera) sui sequestri sui conti correnti bancari negli stati appartenenti all’Unione Europea.
Tornando alla Svizzera, un creditore può chiedere al tribunale del luogo dove si trovano i beni del debitore o la sede della banca l’emissione di un sequestro conservativo, solo se dimostra che sussistono prima facie i tre requisiti previsti dalla Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (“Swiss Debt Enforcement and Bankruptcy Act”), ovvero:
- il credito è esigibile e non garantito;
- i beni del debitore da sequestrare si trovano in Svizzera;
- vi sono i presupposti legali per ottenere un sequestro conservativo.
Questi presupposti, come già anticipato, richiedono principalmente che:
- Il debitore non sia residente in Svizzera e l’azione stessa sia sufficientemente connessa con la Svizzera o sia fondata su un riconoscimento del debito sottoscritto dal debitore (“sequestro contro un soggetto non residente in Svizzera”);
- Il creditore disponga di una sentenza o un lodo arbitrale esecutivi contro il debitore (“titolo esecutivo”).
Sequestro contro un soggetto non residente in Svizzera. Ai sensi della Legge Federale, il mero fatto che i beni del debitore si trovino in Svizzera non è sufficiente a stabilire una “connessione sufficiente con la Svizzera”. Tale presupposto dipende principalmente dalle circostanze specifiche della controversia, che il tribunale svizzero valuterà caso per caso. La giurisprudenza svizzera ha, però, individuato alcuni criteri di connessione nel caso in cui: il contratto tra le parti sia stato sottoscritto o debba essere eseguito in Svizzera; il contratto sia governato dalla legge svizzera; il creditore viva in Svizzera o l’azione del creditore sia collegata ad un’attività commerciale svolta in Svizzera.
Titolo esecutivo. Al fine di poter chiedere il sequestro conservativo, il creditore deve anche disporre di un titolo esecutivo valido. La Legge Federale non fa alcuna distinzione né tra sentenze e lodi arbitrali, né tra pronunce nazionali o straniere, a patto che siano esecutive (ai sensi della Convenzione di Lugano o della Legge federale sul diritto internazionale privato, oppure – nel caso di un lodo arbitrale straniero – ai sensi della Convenzione di New York del 1958).
Il procedimento. Il tribunale svizzero chiederà al creditore di produrre prime facie la prova dei presupposti legali appena visti. Il provvedimento verrò poi emesso su istanza di parte e spesso può essere concesso inaudita altera parte, quindi – in questi casi – coglierà il debitore di sorpresa, togliendogli la possibilità di spostare le somme di denaro o i beni in altri luoghi.
Il sequestro conservativo – specialmente se emesso inaudita altera parte – è uno strumento particolarmente efficace, perché impedisce al debitore di disporre dei beni sequestrati, che non potranno essere così occultati. È quindi un’arma considerevole a disposizione del creditore che voglia assicurarsi la fruttuosità di un’azione esecutiva e, da ultimo, recuperare il suo credito.
From 18 January 2017, the new European Regulation 655/2014 establishing a European Account Preservation Order procedure to facilitate cross-border debt recovery in civil and commercial matters will enter into force.
The Regulation foresees in a procedure to seize bank accounts of your debtor in other EU Member States (except when your debtor is domiciled in United Kingdom or Denmark), without that the debtor is notified hereof. The debtor will only notice once the seizure is into force.
Such cross-border seizure can be obtained before the Courts of an EU Member State who would have jurisdiction on the merits of the case under the EU Regulation 1215/2012 (Brussels I bis).
The seizure can be requested before, during or even after the procedure on the merits of the case. The request has to be filed using a standard document.
To grant the request, the Court will have to examine 1) if there is urgency (periculum in mora) and 2) if there is on basis of the provided evidence enough reason to assume the Court will also decide in favor of the creditor in the proceedings concerning the merits of the case (fumus boni iuris). Although these principles are not unknown to national legislation, both will have to await the autonomous interpretation by the European Court of Justice.
The new EU Regulation 655/2014 is however not created to bully any unwilling debtor by filing preservation order after preservation order. The Regulation foresees 2 mechanisms to avoid such practices:
- According to art. 12, the creditor can be required to provide a security when he has not obtained any judgment in favor yet;
- The creditor will also receive a fixed delay in which he has to undertake a proceedings about the merits of the case.
The new European Regulation 665/2014 also foresees a mechanism where a creditor can request information about his debtor’s bank account(s) in a certain Member State.
Not unimportant, as the creditor needs to indicate the bank account number in his request for a transnational seizure (under Belgian national law, the indication of the name of the Bank would already be sufficient).
Art. 14 of the Regulation now foresees what one could call a bank account disclosure mechanism:
“Request for the obtaining of account information
Where the creditor has obtained in a Member State an enforceable judgment, court settlement or authentic instrument which requires the debtor to pay the creditor’s claim and the creditor has reasons to believe that the debtor holds one or more accounts with a bank in a specific Member State, but knows neither the name and/or address of the bank nor the IBAN, BIC or another bank number allowing the bank to be identified, he may request the court with which the application for the Preservation Order is lodged to request that the information authority of the Member State of enforcement obtain the information necessary to allow the bank or banks and the debtor’s account or accounts to be identified”.
In a few Member States (including Belgium), such disclosure mechanism is completely new. The Regulation leaves it up to the Member States how they will organize this new disclosure, by giving a few examples:
“Each Member State shall make available in its national law at least one of the following methods of obtaining the information referred to in paragraph 1:
(a) an obligation on all banks in its territory to disclose, upon request by the information authority, whether the debtor holds an account with them;
(b) access for the information authority to the relevant information where that information is held by public authorities or administrations in registers or otherwise;
(c) the possibility for its courts to oblige the debtor to disclose with which bank or banks in its territory he holds one or more accounts where such an obligation is accompanied by an in personam order by the court prohibiting the withdrawal or transfer by him of funds held in his account or accounts up to the amount to be preserved by the Preservation Order; or
(d) any other methods which are effective and efficient for the purposes of obtaining the relevant information, provided that they are not disproportionately costly or time-consuming.
Does this mean any creditor can just run to the Court and ask information?
No, some conditions apply:
- the creditor needs to be in possession of an enforceable judgment;
- there need to be reasons to believe the debtor holds bank accounts in this Member State.
Conclusion: it will be interesting to see how the Member States will apply this new mechanism. Whether it will be effective, will also depend on the interpretation of ‘reasons to believe the debtor holds bank accounts in this Member State’. This will probably be the key to the question if this will end the Pyrrhus decisions, where a creditor is accorded his claim but cannot find assets to seize.
The author of this post is David Diris.
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Svizzera – Misure cautelari e sequestri sui beni del debitore
13 Dicembre 2017
- Svizzera
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Riassunto – con il costante aumento del commercio internazionale il recupero del credito all’estero è un’esigenza sempre più frequente per l’impresa italiana. Spesso però recuperare un credito internazionale si rivela difficile e molto costoso e le possibilità di successo dell’azione molto limitate. Vediamo quali sono le principali problematiche, come agire in modo informato e sicuro e quali sono le soluzioni più efficaci per gestire al meglio i rapporti commerciali internazionali e recuperare un credito all’estero.
Di cosa parlerò in questo post
- Gli ostacoli per recuperare un credito all’estero
- L’importanza di un contratto scritto (e fatto bene)
- Le condizioni generali di vendita all’estero
- La clausola di scelta del foro (giudice) e la legge applicabile
- La lettera di diffida di uno studio legale internazionale
- L’azione legale per il recupero del credito all’estero
- Perché è costoso e complicato lavorare con uno studio legale internazionale
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Recupero del credito all’estero: i principali ostacoli
Partiamo dalla definizione: un credito è estero o internazionale quando il debitore ha sede (o risiede, nel caso di una persona fisica) in un paese straniero.
I principali problemi legati al recupero del credito internazionale sono i seguenti:
- Difficoltà di provare il credito
- Contratti mancanti o incompleti
- Difficoltà di comunicazione con il debitore
- Difficile reperimento di informazioni commerciali e finanziarie aggiornate sul debitore
- Individuazione del giudice competente per un’eventuale azione legale
- Individuazione dalla legge applicabile al contratto tra le parti (italiana o straniera?)
- Reperimento di uno studio legale che offra il servizio di recupero del credito all’estero
- Alti costi e spese legali per l’azione legale
- Tempi lunghi e procedimenti complessi per le azioni legali internazionali
- Scarsi risultati nell’esecuzione della sentenza o del decreto ingiuntivo sugli asset del debitore all’estero
Partiamo da qualche consiglio per gestire al meglio i rapporti commerciali internazionali e limitare i problemi più frequenti, per vedere poi come si può procedere a recuperare un credito insoluto all’estero.
Commercio internazionale: perché è importante un contratto scritto (e fatto bene)
Nella maggior parte dei casi i crediti insoluti all’estero originano da contratti di vendita a favore di un compratore straniero.
Il principale problema è dato dal fatto che l’imprenditore opera spesso senza un contratto scritto, sulla sola base dei documenti commerciali (ordini, conferme d’ordine, fatture, documenti di trasporto) e di scambio di corrispondenza via email.
In questo modo le parti non stabiliscono in modo espresso e chiaro le regole applicabili al rapporto commerciale: in particolare, non viene concordato quale Giudice sia competente per iniziare un’azione legale per il recupero del credito, quale legge si applica, il tasso degli interessi o eventuali penali per il ritardo, i termini per la denuncia dei vizi del prodotto, eventuali accordi tra le parti su modifiche del prezzo, sconti, dilazioni per il pagamento.
Se l’impresa utilizza le condizioni generali di vendita, alcuni dei patti possono essere previsti in questo documento, che non sempre, però, è utilizzato in modo corretto.
Le Condizioni Generali di vendita all’estero: un’arma a doppio taglio
Se il venditore si è dotato di condizioni generali di vendita solitamente queste disciplinano i patti principali del contratto, compresa l’indicazione del giudice competente per eventuali azioni legali e della legge applicabile al contratto.
Perché le condizioni generali siano effettivamente utili, tuttavia, occorre verificare quali siano le modalità del loro utilizzo e il contenuto.
In primo luogo, affinché le condizioni generali di vendita siano applicabili esse devono essere allegate all’accordo o richiamate nel contratto ed accettate dal compratore espressamente (con firma o dichiarazione di presa visione e accettazione) o tacitamente (ad esempio, confermando un ordine commerciale che richiama l’applicabilità delle condizioni generali del venditore).
Se le condizioni generali di vendita sono semplicemente allegate alla fattura o previste sul sito web aziendale questo può non essere sufficiente per la loro validità.
Quanto al contenuto: un errore frequente è quello di utilizzare lo stesso modello di condizioni generali di vendita per i contratti di vendita internazionale dell’impresa in tutto il mondo (tipicamente la semplice traduzione in inglese delle condizioni generali di vendita usate in Italia).
In alcuni casi, però, prevedere la giurisdizione di un giudice italiano (ad es. il Tribunale di Milano) e l’applicazione della legge italiana è una scelta utile ed efficace, in altri casi ciò può rivelarsi controproducente.
E’ consigliabile utilizzare le condizioni generali di vendita in modo consapevole e dotarsi di diversi modelli messi a punto specificamente per i vari mercati in cui opera l’impresa: ciò è importante, in particolare, per la clausola di scelta della giurisdizione e della legge applicabile.
La clausola di scelta del foro (giudice) e la legge applicabile
L’indicazione nel contratto o nelle condizioni generali di vendita di quale sia il Giudice al quale rivolgersi per eventuali contenziosi e quale legge si applichi al contratto con una controparte straniera è una scelta da prendere in modo consapevole e informato.
Spesso l’impresa italiana prevede in tutti i propri contratti internazionali la giurisdizione e la legge italiana.
Non sempre però è una buona scelta.
Ciò può essere opportuno e conveniente nel caso di rapporti commerciali all’interno dell’Unione Europea, dove le sentenze commerciali sono riconosciute in modo automatico e quindi l’esecuzione di un decreto ingiuntivo o di una sentenza italiana non comporta complicazioni procedurali o costi aggiuntivi sostanziali.
Se il debitore ha sede fuori dalla UE, al contrario, iniziare una causa per il recupero del credito in Italia può rivelarsi controproducente, perché la sentenza italiana dovrà poi essere riconosciuta nell’ordinamento straniero e ciò richiede solitamente tempi lunghi e procedimenti complicati e costosi.
In altri casi, infine, la scelta migliore può essere quella di un arbitrato e non del giudice statale: se lo stato in cui ha sede il debitore è membro della New York Arbitration Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards dal 1958 ciò consente un agevole riconoscimento ed esecuzione del lodo arbitrale straniero, cosa che in certi paesi è molto complicata per una sentenza straniera.
Per fare un esempio pratico: nel caso di una vendita a favore di un compratore con sede in Cina, è consigliabile valutare l’applicazione della legge cinese e di un arbitrato presso la CIETAC, al fine di ottenere un titolo esecutivo direttamente applicabile nei confronti del debitore cinese, mentre una clausola di giurisdizione italiana non sarebbe efficace. Per chi fosse interessato ad approfondire questo argomento rimando a questo post).
Abbiamo condiviso, rapidamente, qualche consiglio per la gestione dei rapporti commerciali internazionali, vediamo ora che fare se la controparte straniera si rende inadempiente al contratto ed è necessario recuperare un credito all’estero.
Come recuperare il credito all’estero: lettera di diffida di uno studio legale
Il primo passo per recuperare un credito all’estero è in genere l’invio di una lettera di diffida al pagamento da parte di uno studio legale.
L’efficacia di questo strumento varia caso per caso, ma in generale possiamo dire che le possibilità che il debitore paghi dopo il ricevimento di una lettera di diffida sono legate alla minaccia di un’azione legale in caso di mancato saldo del debito entro il termine intimato nella lettera.
Il debitore, infatti, ha interesse a provvedere al pagamento del debito per evitare l’inizio di una causa che comporterebbe un sostanziale aumento dei costi e la probabile condanna al pagamento delle spese legali.
Quanto più la minaccia di azione legale è credibile e concreta, maggiori sono le possibilità che il debitore provveda al pagamento dopo aver ricevuto la lettera dell’avvocato incaricato dal creditore.
Solitamente è più efficace l’invio di una lettera di diffida da parte di un legale del paese in cui ha sede il debitore, in inglese o con testo a fronte inglese / lingua del paese del debitore (ad esempio cinese).
L’incarico ad un avvocato del paese del debitore, infatti, viene percepito come un primo passo concreto dell’azione di recupero del credito ed è un segnale più forte rispetto ad una lettera spedita da un legale straniero.
Inoltre, la presenza di un avvocato locale consente al debitore di prendere contatto più agevolmente con il legale per concordare i termini del pagamento o eventualmente un piano di rientro rateale.
In caso di esito infruttuoso della lettera di diffida è necessario valutare se procedere ad un’azione legale per il recupero del credito all’estero.
L’azione legale per il recupero del credito all’estero
I possibili scenari sono molti e molto diversi tra loro, a seconda del tipo di contratto dal quale origina il credito, dell’ammontare del credito, del giudice competente e dei paesi in cui hanno sede i debitori: vediamo i principali.
Nel caso in cui ci si possa rivolgere al Giudice italiano il procedimento è simile a quello per un credito domestico: a seconda dei casi sarà possibile proporre un ricorso per decreto ingiuntivo (se il credito è certo, liquido ed esigibile e provato per documenti) o iniziare una causa ordinaria di merito per ottenere l’accertamento del credito e la condanna del debitore al pagamento della somma dovuta.
Una volta ottenuto il titolo esecutivo (decreto ingiuntivo non opposto nei termini, o sentenza al termine della causa), a seconda di dove ha sede il debitore sarà possibile chiedere l’esecuzione diretta (all’interno dell’Unione Europea) oppure il riconoscimento della sentenza e la dichiarazione di esecutività nello stato straniero (nel caso il titolo debba essere eseguito fuori dallo spazio giuridico europeo) e procedere poi, in caso di mancato pagamento, all’esecuzione forzata.
Nel caso in cui ci si rivolga ad un Giudice straniero, sarà necessario verificare come conferire l’incarico ad un avvocato locale, cosa è necessario per provare il credito, quale sia la procedura legale più efficace, etc.
Lo scenario è certamente più complesso rispetto ad un’azione legale in Italia (e successiva esecuzione all’estero) ma ha il vantaggio di consentire l’ottenimento di un titolo giudiziario direttamente applicabile nel paese straniero in cui ha sede il debitore, con risparmio dei costi, burocrazia e lungaggini che sarebbero necessari per il riconoscimento di un titolo italiano nel paese in cui ha sede il debitore.
Come funziona, in pratica, Il processo di recupero del credito in un paese straniero?
Abbiamo predisposto una Guida pratica che illustra le principali caratteristiche del procedimento di recupero del credito all’estero in diversi paesi stranieri, con consigli pratici di legali specializzati.
Per saperne di più accedi alla Guida (in lingua inglese) qui.
Perché è difficile lavorare con uno studio legale all’estero?
Il primo problema è quello di riuscire ad individuare uno studio legale che possa assistere in modo diligente e professionale l’impresa italiana nel paese in cui ha sede il debitore.
L’imprenditore in genere ricerca il legale all’estero tramite raccomandazioni di colleghi o conoscenti o associazioni, o tramite google o linkedin: ciò non offre alcuna garanzia di trovare un professionista in grado di poter gestire l’incarico in modo tempestivo e soddisfacente, per diverse ragioni: le principali sono la difficoltà di comunicazione, differenze culturali, poca esperienza nella gestione di clienti stranieri, organizzazione inefficiente del lavoro alla distanza.
La seconda criticità è rappresentata dai costi degli studi legali stranieri, molto spesso ben più alti di quelli medi italiani, tanto che può essere antieconomico procedere ad una lettera di diffida se il credito da recuperare è inferiore a € 5.000,00, mentre il costo di un’azione legale rischia di essere antieconomico per crediti di ammontare inferiore a € 15.000,00.
Il terzo fattore problematico è dato dalla gestione dell’azione legale all’estero, specie in caso di contestazione del credito da parte del debitore, che può rivelarsi più lunga e complicata del previsto e molto più onerosa di quanto inizialmente preventivato, specie se l’incarico affidato al legale prevede un compenso a tariffa oraria.
Come possiamo aiutarti
Legalmondo offre la possibilità di agire per il recupero del credito in oltre 60 paesi del mondo, con un unico punto di riferimento in Italia per la gestione di tutte le attività necessarie.
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Come evitare che il debitore si liberi dei propri beni per evitare un’esecuzione forzata? In Svizzera un creditore può farlo con un sequestro conservativo, a due condizioni: in primo luogo, il debitore non deve essere residente o avere un domicilio in Svizzera; in secondo luogo, il creditore deve essere in possesso di una sentenza o un lodo arbitrale favorevole.
Nonostante la pressione crescente degli altri stati, la Svizzera continua a ricoprire un ruolo dominante nel panorama finanziario. Per questo motivo la giurisdizione svizzera è molto importante per i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che desiderano eseguire i propri crediti nei confronti di debitori che detengono conti correnti bancari o altri beni in Svizzera. Sebbene nella pratica il sequestro conservativo venga effettuato principalmente su conti bancari, è possibile utilizzare lo stesso strumento anche per aggredire, con il medesimo effetto, altri beni, come ad esempio patrimoni immobiliari, opere d’arte o beni di terzi creditori nei confronti del debitore.
In questo post (in lingua inglese) sul blog di Legalmondo è stato trattato il nuovo regolamento europeo 655/2014 entrato in vigore nel gennaio 2017 (non applicabile in Svizzera) sui sequestri sui conti correnti bancari negli stati appartenenti all’Unione Europea.
Tornando alla Svizzera, un creditore può chiedere al tribunale del luogo dove si trovano i beni del debitore o la sede della banca l’emissione di un sequestro conservativo, solo se dimostra che sussistono prima facie i tre requisiti previsti dalla Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (“Swiss Debt Enforcement and Bankruptcy Act”), ovvero:
- il credito è esigibile e non garantito;
- i beni del debitore da sequestrare si trovano in Svizzera;
- vi sono i presupposti legali per ottenere un sequestro conservativo.
Questi presupposti, come già anticipato, richiedono principalmente che:
- Il debitore non sia residente in Svizzera e l’azione stessa sia sufficientemente connessa con la Svizzera o sia fondata su un riconoscimento del debito sottoscritto dal debitore (“sequestro contro un soggetto non residente in Svizzera”);
- Il creditore disponga di una sentenza o un lodo arbitrale esecutivi contro il debitore (“titolo esecutivo”).
Sequestro contro un soggetto non residente in Svizzera. Ai sensi della Legge Federale, il mero fatto che i beni del debitore si trovino in Svizzera non è sufficiente a stabilire una “connessione sufficiente con la Svizzera”. Tale presupposto dipende principalmente dalle circostanze specifiche della controversia, che il tribunale svizzero valuterà caso per caso. La giurisprudenza svizzera ha, però, individuato alcuni criteri di connessione nel caso in cui: il contratto tra le parti sia stato sottoscritto o debba essere eseguito in Svizzera; il contratto sia governato dalla legge svizzera; il creditore viva in Svizzera o l’azione del creditore sia collegata ad un’attività commerciale svolta in Svizzera.
Titolo esecutivo. Al fine di poter chiedere il sequestro conservativo, il creditore deve anche disporre di un titolo esecutivo valido. La Legge Federale non fa alcuna distinzione né tra sentenze e lodi arbitrali, né tra pronunce nazionali o straniere, a patto che siano esecutive (ai sensi della Convenzione di Lugano o della Legge federale sul diritto internazionale privato, oppure – nel caso di un lodo arbitrale straniero – ai sensi della Convenzione di New York del 1958).
Il procedimento. Il tribunale svizzero chiederà al creditore di produrre prime facie la prova dei presupposti legali appena visti. Il provvedimento verrò poi emesso su istanza di parte e spesso può essere concesso inaudita altera parte, quindi – in questi casi – coglierà il debitore di sorpresa, togliendogli la possibilità di spostare le somme di denaro o i beni in altri luoghi.
Il sequestro conservativo – specialmente se emesso inaudita altera parte – è uno strumento particolarmente efficace, perché impedisce al debitore di disporre dei beni sequestrati, che non potranno essere così occultati. È quindi un’arma considerevole a disposizione del creditore che voglia assicurarsi la fruttuosità di un’azione esecutiva e, da ultimo, recuperare il suo credito.
From 18 January 2017, the new European Regulation 655/2014 establishing a European Account Preservation Order procedure to facilitate cross-border debt recovery in civil and commercial matters will enter into force.
The Regulation foresees in a procedure to seize bank accounts of your debtor in other EU Member States (except when your debtor is domiciled in United Kingdom or Denmark), without that the debtor is notified hereof. The debtor will only notice once the seizure is into force.
Such cross-border seizure can be obtained before the Courts of an EU Member State who would have jurisdiction on the merits of the case under the EU Regulation 1215/2012 (Brussels I bis).
The seizure can be requested before, during or even after the procedure on the merits of the case. The request has to be filed using a standard document.
To grant the request, the Court will have to examine 1) if there is urgency (periculum in mora) and 2) if there is on basis of the provided evidence enough reason to assume the Court will also decide in favor of the creditor in the proceedings concerning the merits of the case (fumus boni iuris). Although these principles are not unknown to national legislation, both will have to await the autonomous interpretation by the European Court of Justice.
The new EU Regulation 655/2014 is however not created to bully any unwilling debtor by filing preservation order after preservation order. The Regulation foresees 2 mechanisms to avoid such practices:
- According to art. 12, the creditor can be required to provide a security when he has not obtained any judgment in favor yet;
- The creditor will also receive a fixed delay in which he has to undertake a proceedings about the merits of the case.
The new European Regulation 665/2014 also foresees a mechanism where a creditor can request information about his debtor’s bank account(s) in a certain Member State.
Not unimportant, as the creditor needs to indicate the bank account number in his request for a transnational seizure (under Belgian national law, the indication of the name of the Bank would already be sufficient).
Art. 14 of the Regulation now foresees what one could call a bank account disclosure mechanism:
“Request for the obtaining of account information
Where the creditor has obtained in a Member State an enforceable judgment, court settlement or authentic instrument which requires the debtor to pay the creditor’s claim and the creditor has reasons to believe that the debtor holds one or more accounts with a bank in a specific Member State, but knows neither the name and/or address of the bank nor the IBAN, BIC or another bank number allowing the bank to be identified, he may request the court with which the application for the Preservation Order is lodged to request that the information authority of the Member State of enforcement obtain the information necessary to allow the bank or banks and the debtor’s account or accounts to be identified”.
In a few Member States (including Belgium), such disclosure mechanism is completely new. The Regulation leaves it up to the Member States how they will organize this new disclosure, by giving a few examples:
“Each Member State shall make available in its national law at least one of the following methods of obtaining the information referred to in paragraph 1:
(a) an obligation on all banks in its territory to disclose, upon request by the information authority, whether the debtor holds an account with them;
(b) access for the information authority to the relevant information where that information is held by public authorities or administrations in registers or otherwise;
(c) the possibility for its courts to oblige the debtor to disclose with which bank or banks in its territory he holds one or more accounts where such an obligation is accompanied by an in personam order by the court prohibiting the withdrawal or transfer by him of funds held in his account or accounts up to the amount to be preserved by the Preservation Order; or
(d) any other methods which are effective and efficient for the purposes of obtaining the relevant information, provided that they are not disproportionately costly or time-consuming.
Does this mean any creditor can just run to the Court and ask information?
No, some conditions apply:
- the creditor needs to be in possession of an enforceable judgment;
- there need to be reasons to believe the debtor holds bank accounts in this Member State.
Conclusion: it will be interesting to see how the Member States will apply this new mechanism. Whether it will be effective, will also depend on the interpretation of ‘reasons to believe the debtor holds bank accounts in this Member State’. This will probably be the key to the question if this will end the Pyrrhus decisions, where a creditor is accorded his claim but cannot find assets to seize.
The author of this post is David Diris.
Scrivi a Il Recupero del Credito all’estero: come funziona?
The EU Regulation 655/2014 on transnational seizures on bank accounts
21 Dicembre 2016
- Europa
- Bancario
- Recupero Credito
- Contenzioso
Riassunto – con il costante aumento del commercio internazionale il recupero del credito all’estero è un’esigenza sempre più frequente per l’impresa italiana. Spesso però recuperare un credito internazionale si rivela difficile e molto costoso e le possibilità di successo dell’azione molto limitate. Vediamo quali sono le principali problematiche, come agire in modo informato e sicuro e quali sono le soluzioni più efficaci per gestire al meglio i rapporti commerciali internazionali e recuperare un credito all’estero.
Di cosa parlerò in questo post
- Gli ostacoli per recuperare un credito all’estero
- L’importanza di un contratto scritto (e fatto bene)
- Le condizioni generali di vendita all’estero
- La clausola di scelta del foro (giudice) e la legge applicabile
- La lettera di diffida di uno studio legale internazionale
- L’azione legale per il recupero del credito all’estero
- Perché è costoso e complicato lavorare con uno studio legale internazionale
- Come possiamo aiutarti
Recupero del credito all’estero: i principali ostacoli
Partiamo dalla definizione: un credito è estero o internazionale quando il debitore ha sede (o risiede, nel caso di una persona fisica) in un paese straniero.
I principali problemi legati al recupero del credito internazionale sono i seguenti:
- Difficoltà di provare il credito
- Contratti mancanti o incompleti
- Difficoltà di comunicazione con il debitore
- Difficile reperimento di informazioni commerciali e finanziarie aggiornate sul debitore
- Individuazione del giudice competente per un’eventuale azione legale
- Individuazione dalla legge applicabile al contratto tra le parti (italiana o straniera?)
- Reperimento di uno studio legale che offra il servizio di recupero del credito all’estero
- Alti costi e spese legali per l’azione legale
- Tempi lunghi e procedimenti complessi per le azioni legali internazionali
- Scarsi risultati nell’esecuzione della sentenza o del decreto ingiuntivo sugli asset del debitore all’estero
Partiamo da qualche consiglio per gestire al meglio i rapporti commerciali internazionali e limitare i problemi più frequenti, per vedere poi come si può procedere a recuperare un credito insoluto all’estero.
Commercio internazionale: perché è importante un contratto scritto (e fatto bene)
Nella maggior parte dei casi i crediti insoluti all’estero originano da contratti di vendita a favore di un compratore straniero.
Il principale problema è dato dal fatto che l’imprenditore opera spesso senza un contratto scritto, sulla sola base dei documenti commerciali (ordini, conferme d’ordine, fatture, documenti di trasporto) e di scambio di corrispondenza via email.
In questo modo le parti non stabiliscono in modo espresso e chiaro le regole applicabili al rapporto commerciale: in particolare, non viene concordato quale Giudice sia competente per iniziare un’azione legale per il recupero del credito, quale legge si applica, il tasso degli interessi o eventuali penali per il ritardo, i termini per la denuncia dei vizi del prodotto, eventuali accordi tra le parti su modifiche del prezzo, sconti, dilazioni per il pagamento.
Se l’impresa utilizza le condizioni generali di vendita, alcuni dei patti possono essere previsti in questo documento, che non sempre, però, è utilizzato in modo corretto.
Le Condizioni Generali di vendita all’estero: un’arma a doppio taglio
Se il venditore si è dotato di condizioni generali di vendita solitamente queste disciplinano i patti principali del contratto, compresa l’indicazione del giudice competente per eventuali azioni legali e della legge applicabile al contratto.
Perché le condizioni generali siano effettivamente utili, tuttavia, occorre verificare quali siano le modalità del loro utilizzo e il contenuto.
In primo luogo, affinché le condizioni generali di vendita siano applicabili esse devono essere allegate all’accordo o richiamate nel contratto ed accettate dal compratore espressamente (con firma o dichiarazione di presa visione e accettazione) o tacitamente (ad esempio, confermando un ordine commerciale che richiama l’applicabilità delle condizioni generali del venditore).
Se le condizioni generali di vendita sono semplicemente allegate alla fattura o previste sul sito web aziendale questo può non essere sufficiente per la loro validità.
Quanto al contenuto: un errore frequente è quello di utilizzare lo stesso modello di condizioni generali di vendita per i contratti di vendita internazionale dell’impresa in tutto il mondo (tipicamente la semplice traduzione in inglese delle condizioni generali di vendita usate in Italia).
In alcuni casi, però, prevedere la giurisdizione di un giudice italiano (ad es. il Tribunale di Milano) e l’applicazione della legge italiana è una scelta utile ed efficace, in altri casi ciò può rivelarsi controproducente.
E’ consigliabile utilizzare le condizioni generali di vendita in modo consapevole e dotarsi di diversi modelli messi a punto specificamente per i vari mercati in cui opera l’impresa: ciò è importante, in particolare, per la clausola di scelta della giurisdizione e della legge applicabile.
La clausola di scelta del foro (giudice) e la legge applicabile
L’indicazione nel contratto o nelle condizioni generali di vendita di quale sia il Giudice al quale rivolgersi per eventuali contenziosi e quale legge si applichi al contratto con una controparte straniera è una scelta da prendere in modo consapevole e informato.
Spesso l’impresa italiana prevede in tutti i propri contratti internazionali la giurisdizione e la legge italiana.
Non sempre però è una buona scelta.
Ciò può essere opportuno e conveniente nel caso di rapporti commerciali all’interno dell’Unione Europea, dove le sentenze commerciali sono riconosciute in modo automatico e quindi l’esecuzione di un decreto ingiuntivo o di una sentenza italiana non comporta complicazioni procedurali o costi aggiuntivi sostanziali.
Se il debitore ha sede fuori dalla UE, al contrario, iniziare una causa per il recupero del credito in Italia può rivelarsi controproducente, perché la sentenza italiana dovrà poi essere riconosciuta nell’ordinamento straniero e ciò richiede solitamente tempi lunghi e procedimenti complicati e costosi.
In altri casi, infine, la scelta migliore può essere quella di un arbitrato e non del giudice statale: se lo stato in cui ha sede il debitore è membro della New York Arbitration Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards dal 1958 ciò consente un agevole riconoscimento ed esecuzione del lodo arbitrale straniero, cosa che in certi paesi è molto complicata per una sentenza straniera.
Per fare un esempio pratico: nel caso di una vendita a favore di un compratore con sede in Cina, è consigliabile valutare l’applicazione della legge cinese e di un arbitrato presso la CIETAC, al fine di ottenere un titolo esecutivo direttamente applicabile nei confronti del debitore cinese, mentre una clausola di giurisdizione italiana non sarebbe efficace. Per chi fosse interessato ad approfondire questo argomento rimando a questo post).
Abbiamo condiviso, rapidamente, qualche consiglio per la gestione dei rapporti commerciali internazionali, vediamo ora che fare se la controparte straniera si rende inadempiente al contratto ed è necessario recuperare un credito all’estero.
Come recuperare il credito all’estero: lettera di diffida di uno studio legale
Il primo passo per recuperare un credito all’estero è in genere l’invio di una lettera di diffida al pagamento da parte di uno studio legale.
L’efficacia di questo strumento varia caso per caso, ma in generale possiamo dire che le possibilità che il debitore paghi dopo il ricevimento di una lettera di diffida sono legate alla minaccia di un’azione legale in caso di mancato saldo del debito entro il termine intimato nella lettera.
Il debitore, infatti, ha interesse a provvedere al pagamento del debito per evitare l’inizio di una causa che comporterebbe un sostanziale aumento dei costi e la probabile condanna al pagamento delle spese legali.
Quanto più la minaccia di azione legale è credibile e concreta, maggiori sono le possibilità che il debitore provveda al pagamento dopo aver ricevuto la lettera dell’avvocato incaricato dal creditore.
Solitamente è più efficace l’invio di una lettera di diffida da parte di un legale del paese in cui ha sede il debitore, in inglese o con testo a fronte inglese / lingua del paese del debitore (ad esempio cinese).
L’incarico ad un avvocato del paese del debitore, infatti, viene percepito come un primo passo concreto dell’azione di recupero del credito ed è un segnale più forte rispetto ad una lettera spedita da un legale straniero.
Inoltre, la presenza di un avvocato locale consente al debitore di prendere contatto più agevolmente con il legale per concordare i termini del pagamento o eventualmente un piano di rientro rateale.
In caso di esito infruttuoso della lettera di diffida è necessario valutare se procedere ad un’azione legale per il recupero del credito all’estero.
L’azione legale per il recupero del credito all’estero
I possibili scenari sono molti e molto diversi tra loro, a seconda del tipo di contratto dal quale origina il credito, dell’ammontare del credito, del giudice competente e dei paesi in cui hanno sede i debitori: vediamo i principali.
Nel caso in cui ci si possa rivolgere al Giudice italiano il procedimento è simile a quello per un credito domestico: a seconda dei casi sarà possibile proporre un ricorso per decreto ingiuntivo (se il credito è certo, liquido ed esigibile e provato per documenti) o iniziare una causa ordinaria di merito per ottenere l’accertamento del credito e la condanna del debitore al pagamento della somma dovuta.
Una volta ottenuto il titolo esecutivo (decreto ingiuntivo non opposto nei termini, o sentenza al termine della causa), a seconda di dove ha sede il debitore sarà possibile chiedere l’esecuzione diretta (all’interno dell’Unione Europea) oppure il riconoscimento della sentenza e la dichiarazione di esecutività nello stato straniero (nel caso il titolo debba essere eseguito fuori dallo spazio giuridico europeo) e procedere poi, in caso di mancato pagamento, all’esecuzione forzata.
Nel caso in cui ci si rivolga ad un Giudice straniero, sarà necessario verificare come conferire l’incarico ad un avvocato locale, cosa è necessario per provare il credito, quale sia la procedura legale più efficace, etc.
Lo scenario è certamente più complesso rispetto ad un’azione legale in Italia (e successiva esecuzione all’estero) ma ha il vantaggio di consentire l’ottenimento di un titolo giudiziario direttamente applicabile nel paese straniero in cui ha sede il debitore, con risparmio dei costi, burocrazia e lungaggini che sarebbero necessari per il riconoscimento di un titolo italiano nel paese in cui ha sede il debitore.
Come funziona, in pratica, Il processo di recupero del credito in un paese straniero?
Abbiamo predisposto una Guida pratica che illustra le principali caratteristiche del procedimento di recupero del credito all’estero in diversi paesi stranieri, con consigli pratici di legali specializzati.
Per saperne di più accedi alla Guida (in lingua inglese) qui.
Perché è difficile lavorare con uno studio legale all’estero?
Il primo problema è quello di riuscire ad individuare uno studio legale che possa assistere in modo diligente e professionale l’impresa italiana nel paese in cui ha sede il debitore.
L’imprenditore in genere ricerca il legale all’estero tramite raccomandazioni di colleghi o conoscenti o associazioni, o tramite google o linkedin: ciò non offre alcuna garanzia di trovare un professionista in grado di poter gestire l’incarico in modo tempestivo e soddisfacente, per diverse ragioni: le principali sono la difficoltà di comunicazione, differenze culturali, poca esperienza nella gestione di clienti stranieri, organizzazione inefficiente del lavoro alla distanza.
La seconda criticità è rappresentata dai costi degli studi legali stranieri, molto spesso ben più alti di quelli medi italiani, tanto che può essere antieconomico procedere ad una lettera di diffida se il credito da recuperare è inferiore a € 5.000,00, mentre il costo di un’azione legale rischia di essere antieconomico per crediti di ammontare inferiore a € 15.000,00.
Il terzo fattore problematico è dato dalla gestione dell’azione legale all’estero, specie in caso di contestazione del credito da parte del debitore, che può rivelarsi più lunga e complicata del previsto e molto più onerosa di quanto inizialmente preventivato, specie se l’incarico affidato al legale prevede un compenso a tariffa oraria.
Come possiamo aiutarti
Legalmondo offre la possibilità di agire per il recupero del credito in oltre 60 paesi del mondo, con un unico punto di riferimento in Italia per la gestione di tutte le attività necessarie.
Vai alla pagina Recupero del Credito all’estero
Come evitare che il debitore si liberi dei propri beni per evitare un’esecuzione forzata? In Svizzera un creditore può farlo con un sequestro conservativo, a due condizioni: in primo luogo, il debitore non deve essere residente o avere un domicilio in Svizzera; in secondo luogo, il creditore deve essere in possesso di una sentenza o un lodo arbitrale favorevole.
Nonostante la pressione crescente degli altri stati, la Svizzera continua a ricoprire un ruolo dominante nel panorama finanziario. Per questo motivo la giurisdizione svizzera è molto importante per i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che desiderano eseguire i propri crediti nei confronti di debitori che detengono conti correnti bancari o altri beni in Svizzera. Sebbene nella pratica il sequestro conservativo venga effettuato principalmente su conti bancari, è possibile utilizzare lo stesso strumento anche per aggredire, con il medesimo effetto, altri beni, come ad esempio patrimoni immobiliari, opere d’arte o beni di terzi creditori nei confronti del debitore.
In questo post (in lingua inglese) sul blog di Legalmondo è stato trattato il nuovo regolamento europeo 655/2014 entrato in vigore nel gennaio 2017 (non applicabile in Svizzera) sui sequestri sui conti correnti bancari negli stati appartenenti all’Unione Europea.
Tornando alla Svizzera, un creditore può chiedere al tribunale del luogo dove si trovano i beni del debitore o la sede della banca l’emissione di un sequestro conservativo, solo se dimostra che sussistono prima facie i tre requisiti previsti dalla Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (“Swiss Debt Enforcement and Bankruptcy Act”), ovvero:
- il credito è esigibile e non garantito;
- i beni del debitore da sequestrare si trovano in Svizzera;
- vi sono i presupposti legali per ottenere un sequestro conservativo.
Questi presupposti, come già anticipato, richiedono principalmente che:
- Il debitore non sia residente in Svizzera e l’azione stessa sia sufficientemente connessa con la Svizzera o sia fondata su un riconoscimento del debito sottoscritto dal debitore (“sequestro contro un soggetto non residente in Svizzera”);
- Il creditore disponga di una sentenza o un lodo arbitrale esecutivi contro il debitore (“titolo esecutivo”).
Sequestro contro un soggetto non residente in Svizzera. Ai sensi della Legge Federale, il mero fatto che i beni del debitore si trovino in Svizzera non è sufficiente a stabilire una “connessione sufficiente con la Svizzera”. Tale presupposto dipende principalmente dalle circostanze specifiche della controversia, che il tribunale svizzero valuterà caso per caso. La giurisprudenza svizzera ha, però, individuato alcuni criteri di connessione nel caso in cui: il contratto tra le parti sia stato sottoscritto o debba essere eseguito in Svizzera; il contratto sia governato dalla legge svizzera; il creditore viva in Svizzera o l’azione del creditore sia collegata ad un’attività commerciale svolta in Svizzera.
Titolo esecutivo. Al fine di poter chiedere il sequestro conservativo, il creditore deve anche disporre di un titolo esecutivo valido. La Legge Federale non fa alcuna distinzione né tra sentenze e lodi arbitrali, né tra pronunce nazionali o straniere, a patto che siano esecutive (ai sensi della Convenzione di Lugano o della Legge federale sul diritto internazionale privato, oppure – nel caso di un lodo arbitrale straniero – ai sensi della Convenzione di New York del 1958).
Il procedimento. Il tribunale svizzero chiederà al creditore di produrre prime facie la prova dei presupposti legali appena visti. Il provvedimento verrò poi emesso su istanza di parte e spesso può essere concesso inaudita altera parte, quindi – in questi casi – coglierà il debitore di sorpresa, togliendogli la possibilità di spostare le somme di denaro o i beni in altri luoghi.
Il sequestro conservativo – specialmente se emesso inaudita altera parte – è uno strumento particolarmente efficace, perché impedisce al debitore di disporre dei beni sequestrati, che non potranno essere così occultati. È quindi un’arma considerevole a disposizione del creditore che voglia assicurarsi la fruttuosità di un’azione esecutiva e, da ultimo, recuperare il suo credito.
From 18 January 2017, the new European Regulation 655/2014 establishing a European Account Preservation Order procedure to facilitate cross-border debt recovery in civil and commercial matters will enter into force.
The Regulation foresees in a procedure to seize bank accounts of your debtor in other EU Member States (except when your debtor is domiciled in United Kingdom or Denmark), without that the debtor is notified hereof. The debtor will only notice once the seizure is into force.
Such cross-border seizure can be obtained before the Courts of an EU Member State who would have jurisdiction on the merits of the case under the EU Regulation 1215/2012 (Brussels I bis).
The seizure can be requested before, during or even after the procedure on the merits of the case. The request has to be filed using a standard document.
To grant the request, the Court will have to examine 1) if there is urgency (periculum in mora) and 2) if there is on basis of the provided evidence enough reason to assume the Court will also decide in favor of the creditor in the proceedings concerning the merits of the case (fumus boni iuris). Although these principles are not unknown to national legislation, both will have to await the autonomous interpretation by the European Court of Justice.
The new EU Regulation 655/2014 is however not created to bully any unwilling debtor by filing preservation order after preservation order. The Regulation foresees 2 mechanisms to avoid such practices:
- According to art. 12, the creditor can be required to provide a security when he has not obtained any judgment in favor yet;
- The creditor will also receive a fixed delay in which he has to undertake a proceedings about the merits of the case.
The new European Regulation 665/2014 also foresees a mechanism where a creditor can request information about his debtor’s bank account(s) in a certain Member State.
Not unimportant, as the creditor needs to indicate the bank account number in his request for a transnational seizure (under Belgian national law, the indication of the name of the Bank would already be sufficient).
Art. 14 of the Regulation now foresees what one could call a bank account disclosure mechanism:
“Request for the obtaining of account information
Where the creditor has obtained in a Member State an enforceable judgment, court settlement or authentic instrument which requires the debtor to pay the creditor’s claim and the creditor has reasons to believe that the debtor holds one or more accounts with a bank in a specific Member State, but knows neither the name and/or address of the bank nor the IBAN, BIC or another bank number allowing the bank to be identified, he may request the court with which the application for the Preservation Order is lodged to request that the information authority of the Member State of enforcement obtain the information necessary to allow the bank or banks and the debtor’s account or accounts to be identified”.
In a few Member States (including Belgium), such disclosure mechanism is completely new. The Regulation leaves it up to the Member States how they will organize this new disclosure, by giving a few examples:
“Each Member State shall make available in its national law at least one of the following methods of obtaining the information referred to in paragraph 1:
(a) an obligation on all banks in its territory to disclose, upon request by the information authority, whether the debtor holds an account with them;
(b) access for the information authority to the relevant information where that information is held by public authorities or administrations in registers or otherwise;
(c) the possibility for its courts to oblige the debtor to disclose with which bank or banks in its territory he holds one or more accounts where such an obligation is accompanied by an in personam order by the court prohibiting the withdrawal or transfer by him of funds held in his account or accounts up to the amount to be preserved by the Preservation Order; or
(d) any other methods which are effective and efficient for the purposes of obtaining the relevant information, provided that they are not disproportionately costly or time-consuming.
Does this mean any creditor can just run to the Court and ask information?
No, some conditions apply:
- the creditor needs to be in possession of an enforceable judgment;
- there need to be reasons to believe the debtor holds bank accounts in this Member State.
Conclusion: it will be interesting to see how the Member States will apply this new mechanism. Whether it will be effective, will also depend on the interpretation of ‘reasons to believe the debtor holds bank accounts in this Member State’. This will probably be the key to the question if this will end the Pyrrhus decisions, where a creditor is accorded his claim but cannot find assets to seize.
The author of this post is David Diris.