Contratti di distribuzione e fissazione del prezzo minimo di rivendita

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Quali sono le eccezioni al divieto di fissazione del prezzo di rivendita in un contratto di distribuzione?

Come note, le intese limitative della concorrenza sono vietate ai sensi dell’art. 101 TFUE, qualora pregiudichino in modo tangibile la concorrenza, a meno che l’incidenza dell’intesa sul commercio o sulla concorrenza sia trascurabile (cfr. Corte di Giustizia UE nel caso Expedia, C-226/11, sentenza del 13 dicembre 2012). Con riguardo alla domanda se sussista una non trascurabile limitazione della concorrenza, oppure se ci si trovi piuttosto in un “porto sicuro” (safe harbour) si può prendere come punto di riferimento la Comunicazione sui De-minimis della Commissione Europea. Sulla base di tale atto, un accordo si configura, in particolare, come non “trascurabile”, qualora attraverso lo stesso si persegua una limitazione della concorrenza. Ciò vale in particolare per le limitazioni fondamentali, come l’imposizione verticale di prezzi (o dei prezzi di rivendita).

Con riguardo a una campagna speciale di prodotti per la linea, la Corte d’Appello di Celle aveva visto e deciso la questione in modo sorprendentemente diverso, sostenendo che un vincolo verticale sul prezzo non costituisse una restrizione sensibile e che, pertanto, ricadrebbe al di fuori del divieto di pratiche commerciali anticoncorrenziali di cui all’art. 101 TFUE (sentenza del 07.04.2016, n. fasc. 13 U 124/15 [Kart]). Nel caso di specie, il produttore aveva sottoposto, a un gruppo di rivenditori (farmacie), una campagna speciale con uno sconto particolare: di una volta sola, limitata nel tempo e con un limite quantitativo massimo. A tal fine, i rivenditori avrebbero dovuto obbligarsi a mettere in mostra “il prodotto … in modo ben visibile, e a non scendere al di sotto del prezzo di 15,95 Euro”.

Il Tribunale di Hannover aveva invece visto nell’accordo un’inammissibile imposizione del prezzo (sentenza del 25.8.2015, n. fasc. 18 O 91/15). La Corte Federale tedesca ha ora confermato questa linea: i prezzi minimi stabiliti nell’ambito dell’offerta speciale, limitano la concorrenza nel suo complesso (cfr. punto 26) e rientrano perciò nel divieto previsto dall’art. 101 TFUE (sentenza del 17.10.2017, n. fasc. KZR 59/16). Tale decisione è conforme alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, caso Expedia (vedi sopra), e a quella del Corte Federale tedesca stessa riguardante la richiesta di distribuire “una barretta extra” (ossia senza maggiorazione di prezzo rispetto alla confezione normale) formulata dal produttore dolciario Ferrero (sentenza dell’08.04.2003, n. fasc. KZR 3/02), perché quest’ultima decisione riguarda formalmente “il margine di aumento del prezzo riconducibile al contenuto più ampio della confezione”; non, tuttavia, la decisione, da parte del rivenditore, di fissare il prezzo di vendita minimo.

Indicazioni pratiche:

  1. La fissazione verticale del prezzo è generalmente vietata, sebbene un prezzo di vendita consigliato dal produttore (“prezzo di rivendita consigliato”) e la fissazione di prezzi massimi di vendita siano viceversa consentiti: è questo, in sostanza, il principio base della normativa sulla concorrenza in materia distributiva tedesca ed europea, per quanto riguarda l’ambito dei prezzi. Inoltre, consigli sui prezzi e prezzi massimi di vendita sono soggetti alla condizione “che questi non equivalgano ad un prezzo fisso o ad un prezzo minimo di vendita per effetto di pressioni esercitate o incentivi offerti

da una delle parti” (art. 4 lett. a) del Regolamento di esenzione per categoria di accordi verticali). Ciò significa che:

  • il produttore o il fornitore possono fornire un’indicazione,
  • il rivenditore, tuttavia, dispone di un’ampia libertà nel fissare i propri prezzi di vendita.
  1. Eccezioni sono previste, oltre che per i vincoli verticali sui prezzi dei libri o nel caso di accordi di specializzazione – se necessario per il tramite della difesa efficiente di cui all’articolo 101 co. 3 TFUE, in casi individuali, per esempio:
  • inserimento di nuovi prodotti nel mercato, oppure
  • in caso di campagne speciali limitate nel tempo, qualora ad esse si accompagni un corrispondente vantaggio in termini di efficienza, ad esempio qualora i margini di profitto siano investiti in una migliore assistenza della clientela, la quale avvantaggi tutti i consumatori e, fissando i prezzi, eviti le forme di parassitismo da parte di quei commercianti i quali non offrono alcuna forma di assistenza (cfr. Orientamenti sulle restrizioni verticali, punto 225).

Tali offerte, tuttavia, necessitano di una preparazione molto buona, in quanto i produttori stessi possono formulare soltanto per periodi molto brevi i prezzi di rivendita e soltanto qualora gli stessi siano giustificati in modo convincente da vantaggi in termini di efficienza, come ad esempio l’impedimento di casi di parassitismo.

  1. Nel caso di imposizioni di prezzi, le autorità della concorrenza diventano presto sensibili. Per esempio, multe per imposizione verticale di prezzo sono state emesse di recente in Germania. A tal riguardo, occorre fare particolare attenzione, in modo speciale negli accordi, di distribuzione e vendita. .
  2. In modo corrispondente, i reparti vendita delle imprese dovrebbero adattare i loro metodi distributivi alla giurisprudenza finora intercorsa concernente le indicazioni sui prezzi, fissazione di prezzi massimi e offerte speciali in sconto. Indicazioni pratiche vengono inoltre fornite da
Benedikt Rohrssen
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