La fiscalità delle Società in Belgio

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Se per le persone fisiche il periodo d’imposta corrisponde sempre con l’anno solare, la situazione è differente per le società.

Il periodo d’imposta è l’anno finanziario ed il raccordo tra il periodo d’imposta e l’anno fiscale si basa sulla data di chiusura del bilancio.

Sono soggetti all’imposta delle società (d’ora in avanti I.Soc) le società, le associazioni, le istituzioni o le organizzazioni che:

  • godono di personalità giuridica;
  • hanno in Belgio la loro sede sociale, il loro principale stabilimento o la loro sede di direzione o di amministrazione;
  • esercitano un’attività a scopo di lucro.

Le società devono effettuare dei versamenti anticipati al fine di evitare delle maggiorazioni d’imposta. Proprio per tale motivo è molto importante che la società effettui i versamenti anticipati in maniera corretta ed entro i termini.

Le società che dovranno effettuare tali versamenti in maniera anticipata sono:

  • le società belghe che sono soggette all’imposta delle società;
  • le società straniere che sono soggette all’imposta dei non residenti e che svolgono un’attività a carattere lucrativo.

Tuttavia, le società che sono considerate “piccole” ai sensi dell’art. 15 del Codice delle società (vedi  infra) non sono obbligate ad effettuare i versamenti anticipati per i primi tre anni contabili a partire dalla loro costituzione.

Nel caso in cui le società obbligate ad effettuare i suddetti versamenti non adempiano o lo facciano in maniera tardiva, sarà applicata una maggiorazione d’imposta relativa al totale dei redditi imponibili.

Relativamente all’esercizio d’imposta 2016 (redditi 2015) sono imponibili:

  • i ricavi realizzati o incassati nel 2015 dalle società che tengono la loro contabilità per anno solare;
  • per le società che tengono la loro contabilità in maniera differente, i ricavi relativi ad un esercizio che si è concluso prima del 31 dicembre.

La base per il calcolo della maggiorazione è uguale al 103% dell’imposta dovuta sui ricavi che hanno dato luogo all’aumento. Questi ricavi saranno eventualmente diminuiti per un valore pari agli anticipi ed agli altri versamenti già effettuati (crediti di imposta, quota forfettaria di imposta straniera, etc…).

La tassa della maggiorazione è 1,125% per l’esercizio d’imposta 2016 (redditi 2015).

Per ottenere il valore della maggiorazione dovuta, la base della maggiorazione è quindi moltiplicata per 1,125%.

Nel caso in cui tale valore non raggiunga l’1% dell’imposta che rappresenta la base del suo calcolo o non abbia un valore di almeno 40 euro, non sarà dovuta alcuna maggiorazione.

Per le società il cui esercizio contabile coincide con l’anno civile, l’ammontare dei versamenti anticipati per l’anno 2015 si calcola come segue:

  • occorre valutare l’ammontare dei ricavi per i quali l’imposta è soggetta a maggiorazione,
  • si determina in maniera approssimativa l’imposta che sarà dovuta sull’ammontare precedentemente calcolato;
  • si moltiplica questa imposta per 103%;
  • si sottrae, se presente, il valore degli anticipi già versati;
  • si divide per quattro l’ammontare dell’imposta annuale ottenuta;
  • si versa quanto ottenuto ogni trimestre.

Come detto, effettuando i versamenti anticipati entro i termini si evita di incorrere in una maggiorazione d’imposta.

Per l’esercizio d’imposta 2016 (redditi 2015), l’ammontare di questa maggiorazione sarà calcolata come riportato di seguito.

Primo versamento anticipato (VA1): (VA1) x 1,50 %

Secondo versamento anticipato (VA2): (VA2) x 1,25 %

Terzo versamento anticipato (VA3): (VA3) x 1,00 %

Quarto versamento anticipato (VA4): (VA4) x 0,75 %

I versamenti dovranno essere effettuati entro i termini fissati che per l’anno di esercizio 2016 (redditi 2015) sono:

  • per il primo trimestre, il 10 aprile 2015 (il primo versamento);
  • per il secondo trimestre, il 10 luglio 2015 (il secondo versamento);
  • per il terzo trimestre, il 12 ottobre 2015 (il terzo versamento);
  • per il quarto trimestre, il 21 dicembre 2015 (il quarto versamento).

Tutti i versamenti effettuati oltre i termini previsti verranno automaticamente imputati al trimestre successivo.

Elementi del reddito imponibile

Per regola generale, ogni incremento dell’attivo di una società nato dalla sua attività costituisce un reddito imponibile. Alle riserve apparenti (riserve contabili) vanno aggiunte le riserve occulte, mentre non verranno conteggiate le riserve esenti al fine di determinare correttamente l’ammontare delle riserve tassabili.

  • Riserve apparenti: tutti gli utili destinati a riserva che concorrono alla formazione del reddito imponibile qualunque sia il nome loro attribuito (riserva legale, riserva disponibile, riserva indisponibile, statutaria, etc…);
  • Riserve occulte: la sottostima dell’attivo ed la sopravvalutazione del passivo formano delle riserve occulte che faranno comunque parte dei redditi imponibili;
  • Riserve esenti: sono considerate tali quelle derivanti da:
    • Plusvalenze: sono considerate tali quelle che rispettano la condizione di intangibilità;
    • Fondi per rischi e oneri: condizione necessaria è che riguardino dei rischi e/o degli oneri ben precisi ed infatti la costituzione di tali fondi dovrà essere ben motivata;
    • Riduzione del valore dei crediti commerciali: tale riduzione sarà integralmente deducibile quando si abbia una perdita certa e liquida.

La riforma dell’I.Soc. entrata in vigore nel 2003 concede la possibilità di costituire un’immunizzazione fiscale sotto forma di una riserva di investimento. Questa possibilità è concessa soltanto alle PMI (piccole e medie imprese) ai sensi del Codice delle società.

Una cifra uguale a tale riserva dovrà essere investita dalla società nel termine di 3 anni in immobilizzazioni ammortizzabili che possano portare a deduzioni per investimenti: il periodo di 3 anni inizia a decorrere dal primo giorno del periodo imponibile nel quale la riserva è stata costituita.

Le PMI secondo il Codice delle Società

Secondo l’art. 15 del Codice delle società sono « piccole » quelle società dotate di personalità giuridica che rispettino almeno due di questi valori:

  • Media di lavoratori annuale: 50;
  • Fatturato annuo: € 7.300.000;
  • Bilancio: € 3.650.000.

Sono tuttavia escluse d’ufficio da tale definizione quelle aziende che pur rispettando gli altri requisiti hanno una media di lavoratori annui superiore alle 100 unità.

Per la definizione d’insieme dei criteri si veda l’art. 15 § 1-6 del Codice delle società.

Calcolo dell’imposta

L’imposta delle società (I.Soc.) è fissata al 33%, tuttavia potranno essere applicate delle imposte ridotte in maniera proporzionale nel caso in cui il reddito imponibile non superi € 322.500.

Reddito imponibile: 0 – 25.000 € à imposta applicabile: 24,25%

Reddito imponibile: 25.000 – 90.000 € à imposta applicabile: 31%

Reddito imponibile: 90.000 – 322.500 € à imposta applicabile: 34,50%

Reddito imponibile: 322.500 € à imposta applicabile: 33%

Tuttavia, per poter beneficiare di queste imposte ridotte, la società dovrà soddisfare degli altri requisiti che riguardano:

  • l’attività della società: la società non potrà, infatti, detenere azioni o quote il cui valore d’investimento ecceda il 50% sia del valore rivalutato del capitale liberato sia di detto valore aumentato delle riserve tassate e delle plusvalenza contabili;
  • l’azionariato della società: la possibilità di beneficiare di queste imposte ridotte non è concessa alla società le cui quote/azioni sono detenute per almeno la metà da uno o più soci;
  • la remunerazione del capitale sociale: la possibilità di beneficiare di queste imposte ridotte non è concessa nel caso in cui il tasso di remunerazione del capitale sociale realmente liberato ancora da rimborsare all’inizio del periodo d’imposta superi il 13%;
  • la remunerazione dei dirigenti d’impresa: la società è tenuta a stanziare nei confronti di almeno un dirigente, a conto del risultato del periodo d’imposta, una remunerazione uguale o superiore al risultato imponibile della società quando questo non superi i € 36.000.

Comparazione imposizione fiscale IVA – TVA (in %)

L’aliquota ridotta in Italia ammonta al 10%, mentre in Belgio vi sono due fasce, al 6% e al 12%. A differenza dell’Italia (4%), in Belgio non c’è un’aliquota minima.

L’aliquota normale è simile: 21 % per il Belgio, 22% per l’Italia.

In Belgio è dovuta un’aliquota del 12% detta “parking” su alcuni pneumatici e camere d’aria e su altri prodotti quali:

  • carbone e combustibili solidi ottenuti da carboni fossili;
  • lignite;
  • coke e semi-coke di carbon fossile, lignite e torba;
  • coke di oli incombusti usati come combustibili.

L’autore di questo post è David Diris.

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